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17/09/2025 ore 12.16
Attualità

Autovelox sotto accusa sulla 106, la replica della società concessionaria al Codacons: «Informazioni fuorvianti»

L’associazione dei consumatori aveva parlato di dispositivo «non omologato» dopo una multa a una automobilista a Simeri Crichi, laB Consulenze contesta la ricostruzione dei fatti: «Nessuna irregolarità»

di Redazione

Riceviamo e pubblichiamo la nota di replica e rettifica inviata dalla società laB Consulenze in merito all’articolo pubblicato il 29 agosto scorso su LaC News24 dal titolo “Autovelox trappola sulla statale 106, il Codacons contesta la multa e attacca: «Non è omologato, serve solo a fare cassa»”, nel quale – secondo l’azienda – sarebbero state riportate informazioni «inesatte e fuorvianti» sul suo operato.

Autovelox trappola sulla statale 106, il Codacons contesta la multa e attacca: «Non è omologato, serve solo a fare cassa»

Di seguito riportiamo la nota.

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«La sottoscritta azienda, "laBconsulenze S.r.l.", intende chiarire e contestare con fermezza il contenuto dell'articolo emarginato in oggetto, in quanto si palesa infondato nel merito (per quanto sostenuto e riportato) e lesivo dei nostri diritti, ivi inclusi all'immagine e alla professionalità.

«"laBconsulenze S.r.l.", quale concessionario iscritto all'albo ministeriale, svolge numerosi servizi, tra gli altri quello di riscossione, a supporto della Pubblica Amministrazione.

Digitando sui principali motori di ricerca il nome della società tuttavia, trovano spazio e visibilità -addirittura per primi in ordine cronologico - contenuti estremamente lesivi dell'immagine e della reputazione professionale della medesima, e tra questi figura anche quello presente sul vostro blog.

Il nome della "laBconsulenze" viene, infatti, associato a vicende, costruite e amplificate dal legale rappresentate di associazione a tutela dei consumatori, al solo scopo di sollevare polveroni e fare(si) pubblicità, senza un minimo di approfondimento degli atti, dei fatti e della normativa vigente.

Nel medesimo articolo, in virtù di quanto riferito dall'avv. Francesco Di Lieto, nella sua qualità, si riferisce di una automobilista che avrebbe ricevuto dalla laBconsulenze, che opera per conto del Comune di Simeri Crichi, una ingiunzione di pagamento emessa senza tener conto del versamento parziale del verbale a suo tempo versato, tanto da indurre l'autore.

Addirittura, nello scritto si fa riferimento alla volontà dell'ente di "far cassa" piuttosto che a tutelare gli utenti, sul presupposto che lo strumento installato - per l'accertamento delle infrazioni al CdS -non sarebbe conforme alle prescrizioni di legge.

Si tratta, tuttavia, di informazioni incomplete e fuorvianti, rese senza alcun preventivo necessario approfondimento, senza contraddittorio e senza alcuna specifica valutazione degli atti e delle circostanze, senza una verifica documentale giuridica, né alcuna richiesta di chiarimento alla società o all'ente, che certamente avrebbero indotto a differenti conclusioni.

La vs. testata, nel dare risalto alla notizia non ha essa stessa richiesto alcun confronto e alcuna delucidazione, evidentemente sposando, facendo presumere di averlo fatto, quanto sostenuto dall'autore.

Sorprende, quindi, che i media, tra cui il vs., abbiano dato spazio a dichiarazioni simili senza un preventivo e accurato approfondimento dei fatti o particolari, indispensabili alla completezza e correttezza delle informazioni.

1. Sulla posizione della cittadina destinataria dell'atto: rispetto rigoroso della normativa

I fatti sono chiari e documentati e sarebbe stato fornito, se richiesto, ogni immediato chiarimento, se solo fosse stato richiesto.

La cittadina in questione ha ricevuto la notifica di un verbale di violazione al codice della strada ed ha corrisposto l'importo in misura ridotta (e non per intero) dopo il termine previsto dalla legge in materia (oltre il termine di 5 giorni previsto dall'art. 202 Codice della Strada per beneficiare della riduzione del 30%) e quindi, le è stata recapitata una ingiunzione di pagamento per la differenza non pagata. L'importo residuo richiesto è il frutto di un calcolo rigorosamente conforme alla normativa (art. 202 e ss. CdS), come già dettagliato nei conteggi allegati all'ingiunzione.

Nessuna irregolarità o abuso è stato, quindi, commesso: l'operato della società si è svolto in pieno rispetto delle norme, delle procedure e dei diritti del cittadino.

2. Sulla legittimità dei dispositivi di rilevazione

Con riguardo, invece, al secondo aspetto, relativo alla mancata omologazione dei dispositivi utilizzati, valga la pena evidenziare che si tratta di questione di portata generale, la quale, lungi dall'essere 'certa' e 'pacifica' per come l'autore vorrebbe fare apparire, è più complicata e, per di più, gli orientamenti normativi e anche giurisprudenziali più recenti evidenziano un quadro mutato rispetto all richiamata ordinanza della Cassazione.

Ed infatti ad oggi è di natura prevalente l'indirizzo che ritiene che le due procedure di omologazione/approvazione dei dispositivi siano da considerarsi equivalente e che gli accertamenti delle violazioni al cds effettuati con i dispositivi autovelox sono da considerarsi pienamente legittimi. Sono da evidenziare, infatti, 1. la circolare ministeriale adottata dal Ministero dell'Interno circolare (prot. n. 0000995 del 23.1.2025) in data 23.1.2025 e diramata il 24.1.25, all'esito di un tavolo di concerto al quale hanno partecipato anche il Mit, le Prefetture e l'Avvocatura Generale dello Stato; 2. La recente pronuncia della Corte di Cassazione del 5.2.2025; 3. La giurisprudenza di merito, tra le quali, la più recente sentenza del Tribunale di Bologna (n. Tribunale I Bologna I Sezione 2 I Civile I Sentenza n. 1816/2025)

Siffatto articolo fa uso di contenuti estremamente calunniosi, diffamatori e denigratori - oltre che palesemente non veritieri - lesivi della reputazione professionale della "laBconsulenze", che ne subisce grave danno all'immagine e conseguentemente anche un inevitabile danno economico.

Il persistere della divulgazione e diffusione di tali informazioni - enormemente amplificata dalla presenza sui principali motori di ricerca - rende i danni ancor più ingenti e duraturi.

L'articolo pubblicato online, ad oggi, contiene una narrazione che non rende giustizia al reale accadimento dei fatti, e si pone in evidente contrasto con i summenzionati doveri di accuratezza, approfondimento e rettifica delle informazioni, nonché di replica.

Siffatta pubblicazione sta arrecando alla nostra azienda grave danno all'immagine professionale e, conseguentemente, anche un inevitabile danno economico.

laBconsulenze - proprio in virtù della liceità del suo operato e di quello dell'ente, sia nello svolgimento del servizio di controllo elettronico della velocità che nelle attività di riscossione - ha tempestivamente replicato in fatto e in diritto alle infondate accuse mosse dall'Associazione di categoria, dandone evidenza anche all'autorità dal medesimo coinvolta.