Canapa industriale, il presidente di Csi Cusani: «La Consulta può cambiare il futuro di migliaia di imprese italiane»
Il presidente di Canapa Sativa Italia ricostruisce i nodi costituzionali e comunitari della normativa e propone controlli uniformi sui prodotti: «Non ogni infiorescenza può essere considerata droga»
Mattia Cusani è presidente dell’associazione Canapa Sativa Italia ed è tra i principali rappresentanti del comparto della canapa industriale. Negli ultimi mesi è intervenuto più volte sull’articolo 18 del decreto sicurezza, che ha introdotto un divieto generalizzato relativo alle infiorescenze di canapa e ai prodotti che le contengono, richiamando le sanzioni previste dal Testo unico sugli stupefacenti.
Secondo l’associazione, la norma mette a rischio migliaia di imprese e posti di lavoro, ma deve essere interpretata alla luce del principio costituzionale di offensività: la presenza dell’infiorescenza non può trasformare automaticamente un prodotto privo di effetti psicotropi in una sostanza stupefacente.
Dopo il terzo rinvio alla Corte costituzionale reso noto in questi giorni, che si aggiunge alle ordinanze già pubblicate dei Tribunali di Brindisi e Trani, il dibattito è tornato al centro dell’attenzione. Parallelamente, davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea è pendente la causa C-716/25, Società Agricola Jure, sul rapporto tra canapa industriale, diritto agricolo europeo e restrizioni nazionali.
Per la terza volta un giudice ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Che significato attribuite a questo nuovo rinvio e perché ritenete che sia un passaggio così importante?
«È un passaggio molto importante, anche se bisogna evitare di presentarlo come una sentenza già pronunciata.
La Corte costituzionale, spesso chiamata Consulta, deve verificare se una legge dello Stato rispetti i principi della nostra Costituzione. Quando un giudice solleva una questione, non sta ancora dichiarando illegittima la norma: sta però affermando che il dubbio è serio, rilevante per il processo e non manifestamente infondato.
Il fatto che la questione sia stata sollevata per la terza volta dimostra che non siamo davanti soltanto alla protesta delle associazioni o delle imprese. Giudici diversi, chiamati a esaminare procedimenti differenti, hanno incontrato lo stesso problema: come applicare una norma che richiama le sanzioni sugli stupefacenti anche quando il prodotto esaminato può essere privo di concreta efficacia drogante.
Le ordinanze già pubblicate di Brindisi e Trani pongono questioni fondamentali: il rispetto del principio di offensività, la chiarezza e la proporzionalità della norma penale, la libertà personale, i limiti della decretazione d’urgenza e la compatibilità con il diritto europeo sulla libera circolazione delle merci.
Per noi il significato è chiaro: l’articolo 18 non ha risolto le incertezze della materia. Al contrario, ha prodotto interpretazioni contrastanti, sequestri, chiusure, costi legali e un nuovo contenzioso costituzionale ed europeo.
Allo stesso tempo, però, questo dimostra che lo Stato di diritto sta funzionando. Le imprese hanno subito conseguenze molto pesanti, ma le loro ragioni sono oggi esaminate nelle più alte sedi giurisdizionali. Non chiediamo una decisione politica mascherata da sentenza: chiediamo che la norma venga valutata con gli strumenti della Costituzione, della scienza e del diritto europeo».
Voi sostenete che il divieto sulle infiorescenze di canapa non abbia solide basi scientifiche. Quali sono gli elementi giuridici e tecnici che vi rendono fiduciosi sull’esito del giudizio della Consulta?
«Occorre partire da una distinzione semplice.
La canapa industriale e la cannabis ad alto contenuto di THC appartengono alla stessa specie botanica, Cannabis sativa L., ma non sono la stessa cosa dal punto di vista agricolo, chimico e giuridico. La canapa industriale deriva da varietà selezionate, iscritte nel catalogo europeo e coltivate mediante sementi certificate, caratterizzate da livelli molto bassi di THC.
L’Unione europea considera queste varietà una coltura agricola. Le inserisce nella Politica agricola comune, ammette i relativi sostegni e prevede controlli sul tenore medio di THC in campo. La soglia dello 0,3 per cento è però una soglia agricola, utilizzata per le varietà e per l’accesso alla PAC: non è una soglia penale universale applicabile automaticamente a qualsiasi prodotto finito.
La posizione di Canapa Sativa Italia non è che l’articolo 18 debba essere ignorato, né che qualsiasi prodotto derivato dalla canapa sia automaticamente lecito. Sosteniamo una tesi più precisa: l’articolo 18 deve essere interpretato in modo conforme al principio costituzionale di offensività.
In termini semplici, il diritto penale non può colpire una condotta soltanto perché formalmente riconducibile a una parte della pianta. Per applicare le sanzioni del Testo unico sugli stupefacenti deve essere accertata una reale capacità del prodotto di produrre effetti droganti o psicotropi e, quindi, di mettere concretamente in pericolo la salute pubblica.
Il divieto introdotto dall’articolo 18 può dunque riguardare e sanzionare i derivati che risultino concretamente offensivi: prodotti con reale efficacia drogante, sostanze alterate, preparazioni con cannabinoidi vietati o condotte che presentino un effettivo pericolo. Non può invece trasformare automaticamente ogni infiorescenza, estratto, resina od olio in una droga, indipendentemente dalle analisi.
Questa interpretazione non nasce soltanto dalle associazioni. Già nel giugno 2025 l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, nella Relazione n. 33 sul decreto sicurezza, aveva individuato la possibilità di una rilettura giudiziale dell’articolo 18 fondata sull’offensività concreta, escludendo la rilevanza penale quando il derivato sia privo di efficacia drogante o psicotropa. La Relazione non è una sentenza e non vincola i giudici, ma è un’autorevole analisi istituzionale della Suprema Corte, elaborata subito dopo l’entrata in vigore della riforma.
Quella lettura è stata successivamente ripresa dalla giurisprudenza. La sentenza della Cassazione n. 25539 del 2026, relativa al caso di Modena, ha annullato con rinvio il provvedimento che aveva negato la restituzione di prodotti nonostante fosse stata esclusa la concreta efficacia drogante. Il punto centrale è che il richiamo dell’articolo 18 al Testo unico sugli stupefacenti non consente di prescindere dall’accertamento dell’offesa e non giustifica automaticamente sequestro e confisca di un prodotto non psicotropo.
Anche la Commissione europea, nelle osservazioni presentate nella causa C-716/25, sostiene che semi, foglie e fiori ottenuti da varietà conformi ai requisiti della PAC non debbano essere considerati automaticamente stupefacenti. Per il CBD richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui non si tratta di uno stupefacente, e precisa che un rischio per la salute non può essere fondato su considerazioni puramente ipotetiche.
Questo non significa eliminare i controlli. Un prodotto non stupefacente può comunque essere irregolare come alimento, cosmetico o prodotto di consumo. Può non rispettare limiti, autorizzazioni, requisiti di sicurezza o regole di etichettatura. Ma in quel caso deve essere applicata la disciplina corretta del prodotto, non automaticamente la normativa penale sulle droghe».
Il Governo rivendica la scelta come una misura necessaria per la tutela della salute e della sicurezza. Dove ritenete che si concentri l’errore dell’impostazione normativa?
«La tutela della salute, dell’incolumità pubblica e della sicurezza stradale è un obiettivo pienamente legittimo. Su questo non esiste alcuna contrapposizione tra la filiera e le istituzioni.
Anche noi vogliamo impedire che circolino prodotti realmente droganti, adulterati o contenenti sostanze sintetiche e semisintetiche pericolose. L’errore non è l’obiettivo dichiarato dal Governo: è avere scelto uno strumento troppo generale, che rischia di confondere realtà profondamente diverse.
La norma assume l’infiorescenza come elemento sufficiente per richiamare la disciplina sugli stupefacenti. Ma una parte botanica della pianta non dice, da sola, quale sia la composizione chimica del prodotto, quale effetto possa provocare, se siano state aggiunte altre sostanze o quale sia la sua destinazione.
Un fiore proveniente da una varietà industriale, un estratto privo di THC, un prodotto cosmetico, un materiale destinato alla ricerca e una sostanza sintetica ad alta potenza non possono essere trattati come se fossero la stessa cosa.
L’articolo 18 nasce dichiaratamente per evitare alterazioni dello stato psicofisico capaci di mettere in pericolo la sicurezza. Proprio questa finalità impone di verificare se l’alterazione sia concretamente possibile. Se un prodotto non possiede efficacia drogante, viene meno il presupposto sostanziale che dovrebbe giustificare l’applicazione delle sanzioni penali.
Anche il Massimario della Cassazione ha sottolineato la necessità di verificare puntualmente la concreta offensività delle singole condotte rispetto alla reale attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi.
Si poteva intervenire con strumenti più precisi: analisi obbligatorie sui lotti, tracciabilità, regole uniformi di campionamento, limiti sul prodotto finito, divieto di vendita ai minori, confezioni non attrattive, restrizioni pubblicitarie, controlli sui contaminanti e una disciplina severa per cannabinoidi sintetici o semisintetici.
Queste misure avrebbero tutelato il consumatore e favorito gli operatori seri. Un divieto generalizzato, invece, rischia di colpire soprattutto le imprese trasparenti e di lasciare spazio a un mercato non controllato.
Il diritto europeo consente agli Stati di adottare misure più restrittive per tutelare la salute, ma soltanto nel rispetto dei Trattati, della necessità e della proporzionalità. La Commissione europea ha ricordato che un divieto, essendo la misura più restrittiva, deve fondarsi su rischi sufficientemente dimostrati e non su pericoli soltanto ipotetici».
In questi mesi quali conseguenze concrete avete registrato tra aziende, agricoltori e lavoratori della filiera? Ci sono imprese che hanno già chiuso o delocalizzato?
«Le conseguenze sono state molto pesanti e non riguardano soltanto i negozi.
Abbiamo ricevuto segnalazioni di coltivazioni abbandonate, raccolti non ritirati, contratti annullati, investimenti sospesi, personale stagionale non richiamato, punti vendita chiusi e attività trasferite, almeno in parte, verso altri Paesi europei.
Molti operatori si sono ritrovati con merci coltivate, acquistate o trasformate nel precedente quadro normativo e, da un giorno all’altro, esposti a controlli e sequestri. Anche quando il procedimento si conclude con un dissequestro o un’archiviazione, il danno può essere già avvenuto: i prodotti si deteriorano, l’impresa perde clienti, il credito bancario si riduce e i lavoratori restano senza occupazione.
Non esiste ancora un censimento pubblico nazionale capace di stabilire quante imprese abbiano chiuso esclusivamente a causa dell’articolo 18. Sarebbe quindi scorretto fornire un numero definitivo. Possiamo però affermare, sulla base delle segnalazioni raccolte, che una parte dell’occupazione e degli investimenti è già andata perduta.
CSI ha creato anche un osservatorio sui procedimenti relativi all’articolo 18, nel quale vengono raccolti provvedimenti di archiviazione, restituzione, dissequestro e decisioni cautelari. Il quadro mostra che molti interventi inizialmente molto invasivi vengono successivamente ridimensionati dai giudici quando si esaminano le analisi, la tracciabilità e l’effettiva offensività dei prodotti.
Detto questo, non voglio descrivere soltanto un settore in difficoltà. La canapa industriale è una filiera tragicamente colpita, ma ancora viva e con potenzialità enormi.
Gli operatori continuano a crederci perché conoscono la pianta e hanno visto ciò che può produrre. Dal seme si ottengono alimenti, farine e oli; dal fusto fibra, carta, tessuti, canapulo e materiali per la bioedilizia; dalla biomassa possono nascere materiali compositi, prodotti della chimica verde e applicazioni energetiche. La legge n. 242 del 2016 riconosce espressamente alimenti, cosmetici, fibra, canapulo, bioedilizia, bioingegneria, sovescio e altri semilavorati industriali.
Ci sono inoltre settori innovativi: bioplastiche, componentistica, recupero dei sottoprodotti, materiali tecnici e ricerca ambientale. Uno degli ambiti più interessanti è il fitorimedio, cioè l’impiego delle piante, anche insieme a microrganismi, per assorbire, immobilizzare o contribuire alla degradazione dei contaminanti presenti nei terreni.
La canapa cresce rapidamente, produce molta biomassa e può essere studiata per il recupero di suoli degradati. La stessa Commissione europea ne riconosce il contributo alla rotazione agricola, allo stoccaggio del carbonio e agli obiettivi ambientali europei.
La forza di questa filiera è che mette insieme agricoltori, ricercatori, trasformatori, artigiani, imprese tecnologiche e commercianti. Molti hanno continuato a investire senza certezze, spesso senza un sostegno istituzionale adeguato e sopportando uno stigma che altri comparti non conoscono.
Per questo il quadro è difficile, ma non disperato. Le competenze esistono, le imprese esistono, la domanda di materiali sostenibili esiste e i progetti di ricerca continuano. È necessario restituire stabilità e fiducia».
L’Italia rischia di entrare in conflitto con il diritto europeo sulla libera circolazione delle merci e sulla disciplina della canapa industriale? Quanto pesa questo aspetto nella vostra strategia legale?
«Il diritto europeo è uno dei pilastri della nostra strategia.
Per comprenderlo bisogna ricordare che la canapa industriale non nasce, nel diritto dell’Unione, come materia esclusivamente penale. È prima di tutto una coltura agricola inserita nella Politica agricola comune e nell’organizzazione comune dei mercati.
L’Unione disciplina le varietà ammesse, le sementi certificate, i controlli sul THC, le importazioni e i sostegni agli agricoltori. Gli Stati possono adottare regole più restrittive, ma devono rispettare i Trattati europei e dimostrare che le limitazioni siano giustificate e proporzionate.
La causa C-716/25, Società Agricola Jure, nasce da un rinvio del Consiglio di Stato. La Corte di giustizia è chiamata a stabilire, in sostanza, se il diritto europeo consenta a uno Stato di impedire la coltivazione e l’impiego di foglie, infiorescenze, oli, resine e altri derivati ottenuti da varietà inserite nel catalogo europeo, indipendentemente dal contenuto di THC e dalla concreta pericolosità.
È una questione decisiva perché riguarda la coerenza dell’intero sistema. Non è ragionevole che una varietà sia riconosciuta come agricola, ammessa alla coltivazione e sostenuta dalla PAC, ma che parti naturalmente prodotte dalla stessa pianta vengano poi ricondotte automaticamente alla disciplina penale senza una valutazione concreta.
Le osservazioni della Commissione europea sono particolarmente rilevanti, pur non vincolando la Corte di giustizia. La Commissione ritiene che il divieto italiano possa costituire una misura equivalente a una restrizione quantitativa, perché colpisce anche prodotti legalmente prodotti e commercializzati in altri Stati membri. Aggiunge che qualsiasi divieto deve essere necessario, proporzionato e fondato su rischi reali.
La Commissione sostiene inoltre che semi, foglie e fiori provenienti da varietà conformi ai requisiti della PAC non possano essere considerati stupefacenti e che la normativa europea sul traffico illecito di droga non imponga di vietarne la coltivazione o la commercializzazione.
I due percorsi, costituzionale ed europeo, sono complementari.
La Corte costituzionale verifica se l’articolo 18 rispetti la Costituzione italiana. La Corte di giustizia chiarisce quali limiti derivino dal diritto europeo. I giudici italiani dovranno poi applicare entrambi i livelli.
Non è un conflitto tra l’Italia e l’Europa. È il normale funzionamento di un ordinamento nel quale le leggi nazionali devono rispettare sia la Costituzione sia gli impegni europei che l’Italia ha liberamente assunto».
La canapa continua a essere spesso associata, nell’opinione pubblica, alle droghe. Quanto incide questa confusione sul dibattito politico e cosa bisognerebbe fare per distinguere la filiera industriale dall’uso di sostanze stupefacenti?
«Questa confusione ha inciso moltissimo.
Quando si pronuncia la parola “cannabis”, una parte dell’opinione pubblica pensa immediatamente alla marijuana e agli effetti psicotropi. Ma una specie botanica non coincide con un unico prodotto.
Nella canapa industriale cambiano la varietà, la genetica, la coltivazione, il contenuto di THC, la parte utilizzata e soprattutto la destinazione finale.
Il seme può diventare alimento, farina o olio. Il fusto può fornire fibra tessile, cellulosa, carta, pannelli e canapulo. La biomassa può essere utilizzata nella bioedilizia, nella chimica verde o nella ricerca. Le radici e la pianta intera possono essere studiate per applicazioni ambientali. Infiorescenze ed estratti richiedono valutazioni specifiche, ma non possono essere considerati stupefacenti soltanto per la loro origine botanica.
La Commissione europea definisce la canapa conforme alla PAC come una coltura industriale caratterizzata da un livello molto basso di THC e non utilizzata per produrre stupefacenti.
La legge italiana del 2016 consente la coltivazione delle varietà ammesse senza necessità di autorizzazione e individua numerose destinazioni produttive. Questo punto è essenziale: coltivare canapa industriale non equivale a coltivare cannabis stupefacente.
Per distinguere correttamente i prodotti servono criteri verificabili:
- la varietà coltivata;
- l’origine certificata della semente;
- la parte della pianta utilizzata;
- la composizione chimica;
- il contenuto effettivo di THC;
- la presenza di sostanze aggiunte;
- la destinazione del prodotto;
- la sua concreta capacità di produrre effetti psicotropi.
Non dobbiamo cadere in due semplificazioni opposte. Non è vero che tutto ciò che deriva dalla canapa sia automaticamente innocuo; allo stesso modo, non è vero che tutto ciò che deriva dall’infiorescenza sia automaticamente una droga.
Servono informazione, controlli e formazione tecnica anche per le amministrazioni e le forze dell’ordine. La conoscenza protegge sia il consumatore sia le imprese che lavorano correttamente».
Se la Corte costituzionale dovesse accogliere le questioni di legittimità, quale dovrebbe essere, secondo voi, la nuova disciplina della canapa in Italia? E quale messaggio vorrebbe lanciare oggi al Governo e al Parlamento?
«Non chiediamo l’assenza di regole e non chiediamo una zona franca.
Chiediamo una disciplina chiara, scientifica e applicabile, che sappia distinguere i prodotti realmente pericolosi dalla canapa industriale non drogante.
Il punto di partenza deve essere la tracciabilità: varietà iscritta nel catalogo, semente certificata, conservazione dei cartellini e delle fatture, documentazione dei passaggi di filiera e analisi sui lotti.
Dovrebbero poi essere introdotti metodi uniformi di campionamento e controllo, in modo che la stessa merce non riceva valutazioni opposte a seconda del laboratorio, del territorio o dell’autorità intervenuta.
La disciplina dovrebbe distinguere le categorie di prodotto. Un alimento deve rispettare le norme alimentari; un cosmetico quelle cosmetiche; un materiale da costruzione gli standard tecnici; un prodotto destinato all’inalazione deve avere regole più severe e specifiche.
Per le categorie più delicate riteniamo ragionevoli il divieto ai minori, avvertenze chiare, confezioni non attrattive, restrizioni pubblicitarie, controlli sui contaminanti e limiti definiti sul prodotto finito. È inoltre necessario distinguere nettamente i cannabinoidi naturali della canapa da sostanze sintetiche o semisintetiche ad alta potenza.
Il diritto penale deve intervenire quando vi siano una reale efficacia drogante, una frode, un’alterazione del prodotto o un pericolo concreto per la salute. Per le violazioni documentali o amministrative devono invece esistere sanzioni proporzionate, senza equiparare automaticamente un’irregolarità allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Al Governo e al Parlamento chiediamo di riprendere il confronto con la filiera, la comunità scientifica, le organizzazioni agricole e le autorità sanitarie. In passato è stato svolto un lavoro importante anche nel tavolo nazionale sulla canapa e nella predisposizione del piano di settore. Quel patrimonio non deve essere abbandonato.
La canapa può contribuire all’alimentazione, al tessile, alla bioedilizia, alla chimica verde, alla ricerca, alla rigenerazione dei territori e al recupero ambientale. Può creare un collegamento concreto tra agricoltura e innovazione.
La cosa più importante è che gli operatori continuano a crederci. Hanno costruito aziende, recuperato terreni, formato lavoratori, sviluppato prodotti e sostenuto la ricerca nonostante anni di incertezza.
Il nostro messaggio è quindi fermo, ma positivo:
regolamentare non significa consentire tutto. Significa distinguere, controllare e intervenire dove esiste un rischio reale. La filiera della canapa industriale ha sofferto moltissimo, ma conserva potenzialità enormi e competenze che il Paese non può permettersi di perdere. Chiediamo regole stabili per poter trasformare queste potenzialità in lavoro, ricerca, tutela ambientale e sviluppo economico».