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04/11/2025 ore 13.06
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La Calabria vince ancora davanti alla Consulta: stop ai vincoli statali sul noleggio con conducente

La Corte costituzionale accoglie i ricorsi e cancella l’obbligo dei 20 minuti e l’uso esclusivo dell’app ministeriale: «Invasione della competenza regionale»

di Redazione Attualità

Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (Ncc), quando questi perseguano con mezzi sproporzionati l’obiettivo concorrenziale di garantire che solo i taxi possano rivolgersi a un’utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio Ncc, lo Stato ha infatti invaso la competenza regionale in materia di «trasporto pubblico locale».

È quanto si legge nella sentenza numero 163, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative.

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I vincoli di prenotazione e i divieti sugli accordi commerciali

La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: «introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio Ncc, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; impediscono inoltre la stipula di contratti di durata con operatori Ncc a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; impongono infine all’esercente Ncc l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico».

Secondo la Corte, il vincolo temporale di venti minuti rappresenta «una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio Ncc possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi». Tale disciplina ripropone indirettamente obblighi già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza numero 56 del 2020.

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Libertà economica e neutralità tecnologica

La Consulta ha inoltre rilevato che anche il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente Ncc per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il fine antielusivo e limita indebitamente l’autonomia contrattuale. Viene così impedito a operatori economici – come alberghi, agenzie di viaggio o tour operator – di garantire ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.

Infine, la Corte ha giudicato sproporzionato anche l’obbligo per gli operatori Ncc di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale, osservando che le attività di controllo possono essere assicurate con soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.

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Competenza regionale confermata

Nel ritenere fondati i due ricorsi, la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell’interferenza con la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale» e ha annullato, nelle parti contestate, gli atti impugnati.