Sanità Calabria, Anac boccia il maxi appalto dell’Asp di Cosenza da 139 milioni: «Va annullato»
Le censure dell’Autorità nazionale anticorruzione: la procedura di project financing non trasferisce il rischio operativo al privato perché manca un sistema di penali. «È un appalto tradizionale che garantisce rendimenti certi al privato, tutto da rifare»
Tutto da rifare, almeno secondo l’Anac che chiede all’Asp di Cosenza di annullare in autotutela una gara monstre aggiudicata al Consorzio stabile Italia Servizi per rimuovere vizi e criticità dalla procedure.
L’Autorità nazionale anticorruzione interviene su una complessa operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) del valore di quasi 139 milioni di euro promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, relativa a lavori di riqualificazione e alla gestione di servizi integrati nelle strutture sanitarie del territorio.
Il parere, richiesto dalla società Rekeep S.p.A., riguarda una procedura che combina interventi edilizi e una vasta gamma di servizi – dalla logistica dei pazienti alla manutenzione, fino al lavanolo – nell’ambito di una concessione ventennale. Al centro dell’analisi, la correttezza dell’impostazione giuridica e la reale natura dell’operazione.
Iter formale salvo, ma carente nella sostanza
Sul piano procedurale, l’Autorità esclude l’applicazione della disciplina introdotta dal cosiddetto decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici, chiarendo che la proposta del promotore risale al 2024 e rientra quindi nel regime previgente.
La difformità tra il progetto approvato e quello posto a base di gara viene invece ricondotta a un errore materiale di collazione documentale. Tuttavia, è proprio nella fase di valutazione della proposta che emergono le principali criticità. La delibera con cui l’Asp ha dichiarato fattibile l’intervento non restituisce, secondo Anac, un’analisi adeguata degli elementi essenziali richiesti per il ricorso al partenariato pubblico-privato.
In particolare, manca un esame approfondito della convenienza economica, non è presente un confronto con l’alternativa dell’appalto tradizionale e risulta generica la valutazione dell’interesse pubblico. Un’impostazione che, per l’Autorità, non consente di giustificare in modo compiuto la scelta del modello concessorio.
La censura dell’Anac: il rischio operativo non è trasferito al privato
Il punto centrale del parere riguarda però la struttura economico-giuridica dell’operazione. Secondo Anac, il partenariato pubblico-privato richiede necessariamente un effettivo trasferimento del rischio operativo al soggetto privato, elemento che rappresenta il tratto distintivo rispetto all’appalto.
Nel caso esaminato, questo requisito risulta sostanzialmente assente. L’impianto contrattuale non prevede infatti un sistema di penali e controlli in grado di incidere in modo significativo sui ricavi del concessionario, né sono definiti standard qualitativi e quantitativi tali da subordinare il pagamento dei canoni alla qualità delle prestazioni rese.
Ne deriva che i flussi economici appaiono di fatto garantiti, escludendo quel rischio di mancato recupero degli investimenti che caratterizza le operazioni di PPP. In assenza di questo elemento, osserva l’Autorità, viene meno la natura stessa della concessione.
Un appalto di fatto, non un vero partenariato pubblico-privato
Alla luce di queste considerazioni, l’operazione si configura più come un appalto tradizionale che come un partenariato pubblico-privato. Si tratta, in sostanza, di un contratto misto di lavori e servizi in cui il corrispettivo, pur distribuito nel tempo, rimane certo e non condizionato alla performance.
Questa impostazione, secondo Anac, svuota di contenuto la logica del PPP, trasformandolo in uno strumento meramente finanziario privo della componente di rischio che ne giustifica l’utilizzo.
Le lacune del piano economico-finanziario
Ulteriori criticità emergono dall’analisi del piano economico-finanziario, che presenta carenze rilevanti sotto il profilo tecnico. Il documento non include indicatori fondamentali per la valutazione della sostenibilità dell’investimento, come il tasso interno di rendimento (TIR) e il valore attuale netto (VAN), né contiene una rappresentazione completa dei ricavi attesi.
Mancano inoltre elementi utili a verificare l’equilibrio complessivo dell’operazione e a giustificare la durata ventennale della concessione, che dovrebbe essere parametrata al tempo necessario per il recupero degli investimenti. In assenza di tali dati, risulta compromessa la possibilità di valutare in modo attendibile la solidità economica del progetto.
L’invito all’autotutela e le possibili conseguenze
Nel parere conclusivo, Anac invita la stazione appaltante a intervenire in autotutela, procedendo all’annullamento degli atti contestati e alla rimozione delle criticità rilevate. L’Autorità richiama inoltre l’obbligo, per l’amministrazione, di motivare un’eventuale decisione di non conformarsi al parere, lasciando aperta la possibilità di ulteriori iniziative, incluso il ricorso.
Un richiamo al corretto uso del partenariato pubblico-privato
Il caso si inserisce in un contesto più ampio e rappresenta un richiamo per le amministrazioni pubbliche. Il partenariato pubblico-privato, ribadisce Anac, non può essere utilizzato come strumento per garantire rendimenti certi agli operatori economici, ma richiede una reale allocazione del rischio e un’analisi rigorosa della convenienza rispetto alle alternative disponibili.
In assenza di questi presupposti, il ricorso al PPP rischia di tradursi in una forma impropria di finanziamento, con possibili ricadute sia sul piano giuridico che su quello della sostenibilità della spesa pubblica.