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06/10/2026 ore 18.11
Cronaca

Narcotraffico tra Puglia, Basilicata e Calabria: Antonio Giannetta assolto dall’accusa di associazione | NOMI

La Corte di assise di Potenza assolve l’imputato reggino dal reato associativo. Il precedente nel processo Valle dell’Esaro e gli altri esiti

di Antonio Alizzi

Antonio Giannetta è stato assolto dall’accusa associativa legata al narcotraffico nel processo scaturito da un’indagine della Dda di Potenza, che ha coinvolto imputati pugliesi, lucani e calabresi della provincia di Reggio Calabria. La Corte di assise di Potenza, presieduta da Rosario Baglioni, ha pronunciato il dispositivo il 6 ottobre 2026.

Giannetta, indicato nell’ipotesi accusatoria come capo di un presunto sottogruppo, è stato assolto dal reato associativo contestato al capo 1 «per non aver commesso il fatto», ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale.

Il dispositivo distingue questo esito dalle decisioni relative alle altre contestazioni a suo carico. Per il capo 40, limitatamente all’episodio del 21 novembre 2015, la Corte ha pronunciato assoluzione «perché il fatto non sussiste». Per il capo 39 e per il capo 40, limitatamente all’episodio dell’11 febbraio 2016, ha invece dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Il precedente nel processo Valle dell’Esaro

Per Giannetta (difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese) si tratta di un’altra assoluzione dall’accusa associativa legata al narcotraffico. Nel processo Valle dell’Esaro era stato assolto dall’accusa di narcotraffico in favore del presunto gruppo Presta di Roggiano Gravina, mentre era stato condannato per un episodio di spaccio.

Le condanne pronunciate dalla Corte

Per gli imputati riconosciuti colpevoli del reato associativo al capo 1, la Corte ha riqualificato la contestazione ai sensi dell’articolo 74, commi 1, 2 e 6, del D.P.R. 309/1990, escludendo le aggravanti previste dall’articolo 74, comma 4, e dall’articolo 416-bis.1 del codice penale. I reati contestati ai sensi dell’articolo 73 sono stati qualificati nella fattispecie del comma 5, con l’eccezione del capo 38.

Le pene inflitte sono:

Le assoluzioni

Le assoluzioni, pronunciate ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, riguardano le seguenti contestazioni. Per alcuni imputati coesistono con condanne relative ad altri capi.

Le prescrizioni e gli altri esiti

La Corte ha inoltre dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei seguenti imputati, per i capi indicati:

Per Luigi Fusato e Nicola Di Cosola, relativamente al capo 11, è stato dichiarato non doversi procedere per l’esistenza di un giudicato sui medesimi fatti. Per Leonardo Salvatore Gianluca Donadio, relativamente ai capi 1, 21, 24 e 42, i reati sono stati dichiarati estinti per la morte dell’imputato.

La Corte ha disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente e degli strumenti da taglio e confezionamento sequestrati, oltre alla confisca degli altri beni indicati nel dispositivo e alla devoluzione delle armi e delle munizioni alla competente Direzione di artiglieria.

Il termine per il deposito delle motivazioni è stato fissato in 90 giorni, in relazione al numero degli imputati, alla gravità delle contestazioni e alla complessità dell’istruttoria.