Caso Aterp, il Tdl sulla posizione di Costanzo: «Nessun elemento che riveli partecipazione al sistema clientelare e corruttivo»
Ecco perché è stata annullata la misura cautelare nei confronti del consigliere comunale di Catanzaro. Secondo i giudici era «esercizio di una lecita attività politica sul territorio»
«L' attività del Costanzo, in conclusione, appare svolgersi salvo ulteriori approfondimenti investigativi - nell'alveo dell'esercizio di una lecita attività politica sul territorio, volta ad acquisire informazioni e segnalazioni anche al fine di incrementare la efficiente gestione degli interessi pubblici nella titolarità di enti locali (Università, Policlinico, Comune), con i quali costantemente si rapportava, anche in maniera informale. Fatto, quest'ultimo, eventualmente rilevante sul piano politico-elettivo, ma non violativo di alcuna norma penale».
Possono essere sintetizzate con queste considerazioni le motivazioni che hanno portato il Tribunale del Riesame di Catanzaro - Chiara Ierardo presidente, Silvia Manni e Barbara Elia a latere - ad annullare l'ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Sergio Costanzo, consigliere comunale nella città capoluogo.
Il politico, che torna oggi in libertà, era stato tratto in arresto, nell'ambito di dell'inchiesta sul mercimonio degli alloggi Aterp, con l'accusa di associazione per delinquere, in quanto ritenuto «capo e organizzatore di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica». Tra le accuse che hanno portato alla misura cautelare per Costanzo, difeso dall'avvocato Gregorio Viscomi, anche un caso di corruzione (per il quale il Tdl «impone l'annullamento per difetto di gravità indiziaria») e per una «fattispecie abrogata di abuso d'ufficio in concorso con i dipendenti Aterp Albino, Celi e Raffa, e che risulta espunta dal titolo cautelare».
Quanto alle ipotizzate condotte violative della normativa elettorale che dimostrerebbero la realizzazione di ulteriori reati fine, osserva il Collegio che l'invio, dopo i contatti, di inviti elettorali standard da parte di Costanzo a favore dei candidati Princi e Martusciello in occasione delle consultazioni europee del maggio 2024 non consente di individuare un accordo funzionale allo scambio tra voto e dazione di utilità, dato che i messaggi, inviati in modalità seriale, non esprimono una subordinazione illecita tra la espressione del consenso elettorale e l'ottenimento del risultato sperato dal singolo.
In sostanza, scrive il Riesame «non emergono dunque in atti elementi fondanti l'addebito di partecipazione del
Costanzo al sistema clientelare e corruttivo invalso in Aterp e gestito dalla associazione contestata al capo 1».