Corap, la Cassazione riabilita il Consorzio Asireg: è attivo in provincia di Reggio Calabria
Per la Suprema Corte l’Ente non era ancora estinto al momento dell’appello: accolta l’impugnazione. Ecco perché gli ermellini hanno annullato la pronuncia d’inammissibilità
Con sentenza n. 22104/2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Corap, annullando la decisione con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile l’appello del Consorzio Asireg per carenza di legittimazione processuale. Secondo i giudici di legittimità, al momento della proposizione dell’impugnazione il Consorzio non era ancora estinto, non essendosi conclusa la procedura di accorpamento prevista dalla legge regionale n. 24/2013.
Cos’è l’Asireg
«Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria è un Ente Pubblico Economico istituito per la promozione e lo sviluppo imprenditoriale del comprensorio formato dai territori di molti Comuni della Provincia. Questa provincia italiana è una destinazione turistica fantastica che ha molto da offrire. Incredibili attrazioni e luoghi da visitare. La provincia di Reggio Calabria è in grado di fornirvi anche grandi locali notturni e divertimenti. Una serie di fantastici hotel di casinò e giochi d’azzardo. Il Blackjack è il gioco preferito degli Italiani, e si può inizia con gratis pratica oggi sui migliori casinò online. Tutto quanto sopra promuove il turismo in questa provincia italiana, che contribuisce alla crescita economica di tutta la regione», si legge sul sito ufficiale.
«ASIREG spiega lo scopo fondamentale del Consorzio è quello di promuovere e favorire l’insediamento delle imprese industriali, artigianali e di servizi nelle aree attrezzate del comprensorio provinciale secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi preposti».
Il percorso giudiziale
La vicenda prende le mosse da una controversia risarcitoria promossa da alcuni privati contro Asireg per l’occupazione illegittima di alcuni terreni a Rosarno. Il Tribunale di Palmi, nel 2014, aveva condannato il Consorzio al pagamento di oltre 760mila euro. Avverso tale decisione, Asireg – rappresentato dal Commissario straordinario nominato con DPGR 111/2013 – aveva proposto appello.
La Corte territoriale aveva però dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo che il Consorzio fosse già stato soppresso dalla legge regionale del 2013 e che la legittimazione a impugnare spettasse al Corap, subentrato ex lege.
La Suprema Corte ha invece ribaltato la lettura della Corte d’appello, precisando che l’estinzione degli enti accorpati non decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore della legge regionale, bensì dal momento conclusivo della procedura di accorpamento. In questo caso, tale conclusione è avvenuta solo con il Dpgr n. 115/2016, con cui è stato istituito formalmente il Corap e sono stati conferiti a quest’ultimo i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti incorporati.
Per i giudici di Piazza Cavour, confondere l’istituzione dell’ente con la conclusione dell’accorpamento genera un fraintendimento di fondo. «Non può ritenersi intervenuta l’estinzione del Consorzio provinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata a termine», si legge nella motivazione. La norma regionale, infatti, prevede espressamente che gli effetti giuridici del trasferimento – anche processuali – si determinano solo a seguito del decreto della Giunta che chiude il procedimento di fusione.
La sentenza, destinata ad avere importanti ricadute sul contenzioso riguardante enti soppressi o accorpati in Calabria, valorizza il principio di continuità amministrativa e chiarisce che la legittimazione processuale si conserva fino alla chiusura formale del processo di riordino.
Per effetto della pronuncia, la Corte d’appello di Reggio Calabria dovrà ora riesaminare nel merito l’impugnazione, alla luce del fatto che Asireg era ancora titolare dei rapporti giuridici coinvolti nel processo.