Corte d’Appello di Catanzaro, ricorso sulla nomina di Epifanio alla presidenza: deciderà il Consiglio di Stato
Dopo la sentenza del Tar del Lazio, che ha dato ragione all’ex presidente del tribunale di Palmi, la togata calabrese Reillo si rivolge all’ultimo grado della giustizia amministrativa per ottenere l’annullamento della delibera del Csm
Dopo aver perso il ricorso davanti al Tar del Lazio, la magistrata Gabriella Reillo - attuale presidente della Corte d’Appello di Potenza - ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza che aveva confermato la nomina della collega Concettina Epifanio come presidente della Corte d'Appello di Catanzaro.
La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di chiedere all'Avvocatura Generale dello Stato di resistere in giudizio contro la dottoressa Reillo, sostenendo la piena legittimità della nomina della Epifanio. L’ultima parola spetterà al Plenum che, sul punto, si esprimerà il 30 aprile.
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La quinta commissione del Csm, relatore il consigliere Eccher, ha esaminato il ricorso con cui la togata Gabriella Reillo ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tar Lazio (n. 20064/2024) e della delibera consiliare del 20 marzo 2024 che aveva conferito l'incarico a Concettina Epifanio.
La magistrata ha riproposto integralmente tutti i motivi già dedotti in primo grado, ribadendo che il Csm avrebbe violato il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. Inoltre la magistrata calabrese ritiene che l’organo di auto-governo della magistratura italiana non abbia valutato adeguatamente il suo percorso professionale e i risultati raggiunti. E non solo. Secondo Reillo, il Csm avrebbe applicato erroneamente i criteri di comparazione tra i candidati, privilegiando senza un valido motivo, la collega Concettina Epifanio.
La dottoressa Gabriella Reillo, nel ricorso denuncia inoltre che con motivazione «illogica e distonica rispetto al nostro ordinamento», il Tar «ha giustificato la contraddittorietà della delibera sostenendo la correttezza della mancata valutazione delle esperienze di coordinamento, semidirettive e direttive di fatto della togata Gabriella Reillo – in uffici di primo e secondo grado – perché "non autorizzate" e asseritamente ricadenti nell’illegittima ipotesi del "funzionario di fatto" della Pubblica Amministrazione ed, altresì, giustificando la mancata indicazione dei risultati conseguiti dalla dottoressa Epifanio e la loro mancata valutazione, secondo i parametri del Testo Unico, ritenendo che fossero bastevoli a tal fine le statistiche degli ultimi tre anni che vengono depositate al momento della domanda, peraltro, non considerate né menzionate dalla delibera in esame».
La posizione del Csm
Nella sua delibera, la quinta commissione, dopo aver richiamato gli atti precedenti, ha espresso con chiarezza che «l’appellante si limita a riproporre le censure già formulate nel ricorso introduttivo, senza fornire elementi nuovi tali da inficiare la motivazione della sentenza di primo grado». Ed inoltre, scrive la quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, «la delibera di conferimento dell’incarico è stata adottata nel rispetto dei criteri previsti dal Testo Unico della dirigenza giudiziaria, all’esito di un percorso decisionale logicamente motivato ed esaustivo».
A tal proposito, il consigliere laico Eccher, ha ribadito che il criterio determinante è costituito dalla valutazione integrata e complessiva degli indicatori attitudinali e si attribuisce speciale rilievo agli indicatori specifici, relativi alle esperienze di secondo grado e di direzione di uffici di primo grado. Infine, la delibera sottolinea che «la comparazione tra i profili della dottoressa Reillo e della dottoressa Epifanio è stata effettuata correttamente, attribuendo rilievo alle esperienze formali di direzione maturate dalla Epifanio nel Tribunale di Palmi». La proposta di delibera non è stata votata da tre consiglieri (Maurizio Carbone Miele e Forziati), i quali si sono astenuti.