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21/05/2026 ore 21.46
Cronaca

Lidi dissequestrati a Santa Maria del Cedro, l’avvocato Italo Guagliano: «I titolari non erano occupanti abusivi»

Il legale sulla decisione del Riesame: «Si tratta di un risultato importante anche sul piano umano, economico e sociale. Da questi provvedimenti dipendeva la possibilità, per intere famiglie, di affrontare con serenità la stagione turistica»

di Francesca Lagatta

A pochi minuti dalla notizia della revoca del sequestro degli stabilimenti balneari di Santa Maria del Cedro, l’avvocato Italo Guagliano spiega i motivi che hanno spinto il tribunale del Riesame di Cosenza a sconfessare l’ipotesi iniziale della procura di Paola di occupazione abusiva del demanio marittimo e ad accogliere integralmente la tesi difensiva. Lo fa nelle vesti di legale dei titolari di sei delle strutture balneari che erano state interessate dal provvedimento: “Lido Azzurro 2”, “Lido Dany”, “Lido Pianira”, “Lido Playa del Sol”, “Lido Il Pontile” e “Lido Letizia”.

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La validità delle concessioni demaniali

Il punto centrale delle decisioni riguarda la validità delle concessioni demaniali. Il Riesame ha infatti escluso che il mancato avvio, da parte del Comune, delle procedure di evidenza pubblica potesse determinare automaticamente la decadenza o l’inefficacia dei titoli concessori già esistenti.

Per il Tribunale, dunque, il semplice fatto che nel 2025 o nel 2026 non fossero ancora state indette le gare pubbliche non bastava a trasformare i concessionari in occupanti arbitrari del demanio.

Il ruolo del Comune

Nella delibera della giunta comunale di Santa Maria del Cedro n° 16 del 13 febbraio 2025, l’ente aveva preso atto del nuovo quadro normativo di riferimento. Un elemento ritenuto importante insieme alle richieste di pagamento dei canoni concessori relative all’annualità 2025.

«Gli atti adottati dal Comune di Santa Maria del Cedro - precisa l’avvocato Guagliano - sono stati tra gli elementi valorizzati dal Tribunale per escludere l’arbitrarietà della condotta e riconoscere l’affidamento dei concessionari».

Secondo il Riesame, questi atti dimostrerebbero che il Comune ha continuato a considerare validi ed efficaci i rapporti concessori, alimentando nei titolari dei lidi un legittimo affidamento sulla regolarità delle proprie attività.

Tolleranza su manufatti amovibili ed eventuali difformità

Il Tribunale ha anche affrontato il tema dei manufatti amovibili presenti sugli arenili, riconoscendo la possibilità di mantenerli installati durante il periodo di sospensione stagionale dell’attività, nei casi previsti dalla normativa.

Altro passaggio ritenuto fondamentale riguarda la distinzione tra la validità delle concessioni e l’eventuale presenza di difformità specifiche rispetto ai progetti autorizzati. Anche laddove fossero emersi singoli aspetti irregolari, secondo il Riesame ciò non avrebbe comunque giustificato il sequestro integrale degli stabilimenti balneari.

Il collegio ha infatti richiamato i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari reali, ritenendo eccessiva la chiusura totale dei lidi rispetto alle eventuali contestazioni residue.

La soddisfazione dell’avvocato

«Accogliamo queste ordinanze con grande soddisfazione», ha dichiarato l’avvocato Italo Guagliano. «Si tratta di un risultato importante non soltanto sul piano giuridico, ma anche sul piano umano, economico e sociale. Da questi provvedimenti dipendeva la possibilità, per intere famiglie, di affrontare con serenità la stagione turistica e di continuare a svolgere un’attività che rappresenta una parte essenziale dell’economia locale, in un momento in cui Santa Maria del Cedro sta vivendo una fase di particolare crescita, attrattività e valorizzazione turistica».

Situazione di complessità amministrativa generale

Ha poi aggiunto:  «Il dato tecnico più rilevante è che il Tribunale del Riesame ha escluso la possibilità di qualificare automaticamente questi concessionari come occupanti arbitrari del demanio marittimo. La vicenda dei balneari è da anni attraversata da incertezze normative, proroghe legislative, interventi giurisprudenziali, atti amministrativi e rassicurazioni provenienti anche dal legislatore nazionale. In un simile contesto, lo strumento del processo penale non può essere utilizzato per tentare di porre rimedio, in via cautelare e con effetti immediatamente paralizzanti, a una situazione di complessità amministrativa generale, scaricandone le conseguenze sui singoli concessionari», ha concluso.