Presunto danno erariale da 10 mln, per la Corte dei Conti è inammissibile l’azione della Procura nei confronti della Società Serravalle Energy
L’ulteriore attività istruttoria posta in essere dal pm contabile al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice ha reso inammissibile il successivo atto di citazione nei confronti della società
Con una innovativa sentenza destinata a fare giurisprudenza (n. 222/2025), la Corte dei Conti per la Calabria ha nei giorni scorsi dichiarato inammissibile l’azione avviata dalla Procura regionale nei confronti della Società Serravalle Energy, chiamata a rispondere per un presunto danno erariale di oltre 10 milioni di euro che sarebbe stato cagionato al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per aver ottenuto l’accesso all’incentivazione dell’energia elettrica, traendo beneficio economico dall’utilizzo di dati ritenuti dalla Procura “non veritieri”.
La Società (ed il suo legale rappresentante) si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’avvocato Alfredo Gualtieri (del Foro di Catanzaro) e dei legali romani Alfredo Irti, Evaristo Fabrizio e Filippo Lattanzi.In pieno accoglimento delle tesi difensive, il Collegio calabrese ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 67 c.g.c., “in ragione dell’emissione di un secondo invito a dedurre non scaturente da elementi nuovi ma dalla tardiva integrazione del materiale istruttorio da parte della Procura regionale, ancorché noto alla stessa già al momento dell’emissione del primo invito a dedurre”.
La Sezione giurisdizionale ha rilevato, sempre in accoglimento delle tesi difensive esposte, che “la prosecuzione dell’indagine contabile dopo la emissione dell’invito a dedurre è consentita solo ed esclusivamente nel caso in cui siano emersi elementi di novità in ragione delle deduzioni difensive o di situazioni obiettivamente nuove di cui la Procura contabile sia nel frattempo venuta a conoscenza da altre fonti”.
Pertanto, l’ulteriore attività istruttoria posta in essere dal pm contabile al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice ha reso inammissibile il successivo atto di citazione.