«Atti persecutori e diffamazione aggravata»: ecco perché il gip di Cosenza ha oscurato “Iacchitè”
Il gip di Cosenza ordina il sequestro del blog di Gabriele Carchidi: la sequenza degli articoli sul governatore Occhiuto contestati dalla Procura. Il giornalista si difende e annuncia di ricorrere al Riesame
Il sequestro preventivo del blog “Iacchitè” arriva al termine di un percorso cautelare scandito da tre passaggi e da un progressivo irrigidimento della valutazione del gip di Cosenza. Con decreto del 18 febbraio 2026, la giudice per le indagini preliminari Letizia Benigno, accogliendo la richiesta della Procura di Cosenza, depositata il 10 febbraio, ha disposto l’oscuramento del sito raggiungibile all’indirizzo https://iacchite.blog e, soprattutto, di “qualsiasi altro sito avente il medesimo o analogo contenuto” riconducibile all’indagato. Il provvedimento riguarda Gabriele Carchidi, 61 anni, indicato come autore e responsabile del blog, difeso dall’avvocato Nicola Mondelli.
Il quadro: diffamazioni aggravate e una contestazione di stalking
Nel decreto vengono elencati numerosi episodi qualificati come diffamazione aggravata e, in chiusura, una contestazione di atti persecutori, ritenuta integrata in ragione della continuità e dell’intensità delle pubblicazioni.
La persona offesa indicata nel provvedimento è Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Il gip ricostruisce gli articoli contestati come una sequenza che, da un lato, contesta scelte politiche e amministrative, dall’altro – secondo la valutazione del giudice – oltrepassa i limiti del diritto di critica e di cronaca per l’uso di espressioni ritenute gratuitamente offensive, con un’escalation nell’ultimo periodo.
I “capi” di diffamazione: la sequenza degli articoli contestati
Nel decreto vengono riportati, con data e titolo, i contenuti ritenuti offensivi. I primi episodi (agosto-settembre 2024) sono considerati come un attacco alla reputazione attraverso giudizi e appellativi ritenuti denigratori. Si parte dall’articolo “La Calabria ai tempi di Occhiuto: quasi tre anni di pagliacciate senza fine” (29 agosto 2024) e si prosegue con “Sibari. Ecco come i soldi del Vinitaly sono volati tutti a Verona” (4 settembre 2024), dove, secondo l’impostazione accusatoria richiamata dal gip, le critiche alla gestione di risorse pubbliche sono accompagnate da espressioni offensive rivolte direttamente alla persona offesa.
Il provvedimento ricomprende poi gli articoli del 25 e 26 settembre 2024, riferiti al Capodanno Rai in Calabria 2025, indicati come due episodi ulteriori di diffamazione aggravata, e l’articolo del 9 ottobre 2024 sul referendum per la fusione dei comuni (Cosenza, Rende, Castrolibero), in cui vengono richiamate frasi che, nella lettura del gip, attribuirebbero un sistema di “clientele” e userebbero toni ritenuti lesivi.
A seguire, vengono elencati altri articoli tra ottobre e novembre 2024 (tra cui uno su Arrical e uno sui medici cubani), collocati dal giudice nello stesso solco: critica politica e amministrativa che, per modalità espressive, si trasformerebbe – nella prospettiva cautelare – in attacchi personali eccedenti il requisito della “continenza”.
Il cuore della nuova richiesta del pm, però, è rappresentato dal blocco successivo: gli articoli tra agosto e ottobre 2025 e, più in generale, l’intero arco indicato come fase di aggravamento. Il gip richiama l’integrazione di querela del 7 novembre 2025, con la quale Occhiuto segnala 145 articoli pubblicati tra ottobre 2024 e fine ottobre 2025, di cui 87 tra agosto e ottobre 2025. In questa parte, il decreto elenca numerosi capi (da 8 a 36) in cui, secondo il giudice, ricorrono accuse e attribuzioni particolarmente gravi: riferimenti a corruzione, sfruttamento, intraneità a mafia/massoneria, fino a contenuti ritenuti lesivi dell’identità personale attraverso offese omofobe e allusioni alla sfera privata, riportate in più episodi.
Il gip sottolinea che, anche laddove nei singoli contenuti possa ritenersi rispettato il profilo della rilevanza pubblica e – almeno in parte – della base fattuale posta a fondamento della critica, ciò che viene ritenuto decisivo è il superamento del limite formale della continenza: non più critica politica, ma – si legge nella sostanza della motivazione – attacco personale con linguaggio volutamente aggressivo, considerato come strumento di “captazione dell’attenzione” del lettore.
In totale, i capi d’accusa sono 37 e tra questi si fa riferimento anche ad articoli scritti contro la deputata della Lega, Simona Loizzo e altri in cui vengono menzionati il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, il commissario regionale alla Depurazione, Antonino Daffinà e l’ex socio di Roberto Occhiuto, Paolo Posteraro.
Il passaggio decisivo: dalla sola diffamazione allo «stillicidio persecutorio»
È su questo terreno che il decreto compie il salto rispetto ai provvedimenti precedenti. Il gip ripercorre i due passaggi antecedenti: il 17 dicembre 2025 il giudice aveva rigettato l’oscuramento dell’intero sito, ritenendo allora carenti i profili di attualità delle esigenze cautelari e sproporzionato il sequestro totale rispetto a fatti ritenuti “fermi” a oltre un anno prima. Il 22 gennaio 2026, invece, era stato disposto solo l’oscuramento dei singoli articoli per i quali era stata ravvisata la gravità indiziaria della diffamazione, rigettando ancora la misura sull’ipotesi di reato dell’articolo 612-bis.
La terza richiesta, secondo il gip, ha introdotto “circostanze nuove”, individuate dalla Procura di Cosenza, diretta dal procuratore capo Vincenzo Capomolla, che incidono su entrambi i punti: attualità e proporzionalità. La novità, per il giudice, è la frequenza (pubblicazioni quotidiane o più che quotidiane nell’ultima fase) e la portata dei contenuti, descritti come una condotta capace di generare disprezzo e odio “contro la persona” della vittima. È qui che il gip afferma la sussistenza della gravità indiziaria anche per l’articolo 612-bis, definendo la condotta come uno «stillicidio persecutorio» idoneo a determinare ansia, turbamento e modifiche nelle abitudini di vita. Il decreto di sequestro richiama anche un concetto usato in ambito sociologico per descrivere la “macchina del fango” sul web, collocando il fenomeno dentro una dinamica di linciaggio telematico ripetuto e amplificato.
Sul punto, la motivazione contenuta nel decreto di sequestro chiarisce che, ai fini del reato di stalking, non serve l’“accertamento” di una patologia, ma è sufficiente che gli atti abbiano un effetto destabilizzante sulla serenità e sull’equilibrio psicologico della vittima, richiamando giurisprudenza di legittimità in materia.
Periculum e proporzionalità: perché non basta più oscurare i singoli articoli
Il secondo snodo è il periculum in mora previsto dall’art. 321 del codice di procedura penale: il gip ritiene concreto il rischio che la disponibilità del blog possa protrarre o aggravare le conseguenze dei reati e agevolare la commissione di ulteriori illeciti, anche in ragione dei precedenti specifici indicati nel decreto (numerose condanne per diffamazione nell’esercizio dell’attività giornalistica).
Quanto al bilanciamento, il giudice spiega perché oggi ritiene superata la soluzione “chirurgica” adottata a gennaio. L’oscuramento del singolo contenuto, in una prospettiva di tutela minima e proporzionata della libertà di espressione, presuppone – scrive il gip – una prognosi favorevole sulla non reiterazione. Ma nel caso in esame tale presunzione viene ritenuta “vinta e sconfessata” dall’escalation. Da qui la conclusione: oscurare solo i singoli articoli diventerebbe inefficace, perché vanificabile con nuove pubblicazioni analoghe. Per questo, il provvedimento dispone l’oscuramento dell’intero sito e anche di eventuali repliche su altri domini.
Blog e non “testata”: il nodo della qualificazione e la possibilità del sequestro
Un passaggio centrale della motivazione riguarda la natura del sito. Il gip richiama accertamenti investigativi: Carchidi nel 2019 aveva chiesto la registrazione del periodico online, ma il 30 gennaio 2024 il Presidente del Tribunale aveva disposto la cancellazione dal registro stampa. Ne deriva, secondo il decreto, che alla data degli articoli contestati il sito non sarebbe qualificabile come “testata giornalistica”, ma come blog, e dunque – secondo la giurisprudenza citata – sequestrabile preventivamente, a differenza delle testate telematiche assimilate alla stampa tradizionale, per le quali il sequestro è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
Il gip nel decreto ha richiamato pronunce della Cassazione che distinguono testate online e strumenti come blog o social, evidenziando il ruolo della registrazione, del direttore responsabile e degli altri requisiti formali come elementi che attivano le garanzie proprie della “stampa”.
Competenza territoriale e domini all’estero: conta la fruizione in Italia
Il decreto affronta anche il tema della territorialità: anche se un sito fosse registrato all’estero, ad esempio gli Stati Uniti d’America, la competenza del giudice italiano sarebbe radicata quando l’offesa viene percepita da fruitori che si trovano in Italia. Su questo punto viene richiamato un precedente di legittimità.
La “storia” dei cambi dominio e il potere della polizia giudiziaria
Infine, il gip ha ricostruito una dinamica considerata rilevante per l’effettività della misura: nel tempo il blog avrebbe cambiato più volte dominio, e in occasione di precedenti sequestri – secondo quanto riportato – i contenuti sarebbero tornati online dopo poche ore con estensioni diverse. Proprio per evitare la “frustrazione” della tutela, il decreto chiarisce che spetta alla polizia giudiziaria individuare eventuali siti successivi con contenuti analoghi riconducibili allo stesso indagato, procedendo all’oscuramento anche senza un nuovo decreto, in virtù della riferibilità al medesimo gestore/dominus.
Il dispositivo: oscuramento del sito e dei singoli articoli
In conclusione, il gip ordina l’oscuramento del sito www.iacchite.blog e di “qualsiasi altro sito” analogo riconducibile all’indagato. Nelle more dell’esecuzione, dispone comunque l’oscuramento delle pubblicazioni indicate ai capi da 8 a 36.
La difesa di Gabriele Carchidi
In un post pubblicato sui social, il giornalista Gabriele Carchidi difende la sua posizione attaccando ancora il presidente della Regione Calabria: «Credo di avere il diritto di lavorare, nonostante Occhiuto, ed è chiaro che saremo presto di nuovo in rete in qualche maniera per continuare a scrivere quello che pensiamo e quello che è contenuto in centinaia e centinaia di atti pubblici». Lo stesso Carchidi ha annunciato che ricorrerà al Tribunale del Riesame di Cosenza, sezione misure reali.
La violazione: ritorno online e nuovo blocco
Il provvedimento, però, secondo quanto si apprende, è stato già eluso nelle ore successive: ieri mattina il blog è tornato online per alcune ore con un dominio .eu. La Polizia postale, su indicazione della Procura, è poi riuscita a bloccare anche quel dominio – registrato in uno Stato non europeo – rendendolo non visibile in Italia. I prossimi passi ora andranno nella direzione di monitorare la registrazione di nuovi domini contenenti la parola “Iacchitè”, il sostegno ed eventuali sostentamenti alla realizzazione di nuovi domini riconducibili al giornalista in questione.