Statua di Giacomo Mancini, il Tribunale dà ragione al Comune di Cosenza: legittima la restituzione
Rigettato il ricorso della fondazione proprietaria: per il giudice l’opera può essere rimossa anche senza accordo tra le parti. Nessuna violazione contrattuale da parte dell’ente
La prima sezione civile del Tribunale di Cosenza ha rigettato l’istanza cautelare avanzata dalla fondazione proprietaria della statua di Giacomo Mancini senior, ex sindaco di Cosenza, data in comodato gratuito al Comune, statuendo la legittimità della decisione dell’ente di dislocare e restituire l’opera anche in assenza di un accordo esplicito tra le parti.
La controversia, che ha coinvolto anche il tema della tutela dell’integrità artistica dell’opera e dei vincoli contrattuali, è stata risolta richiamando i principi del diritto civile in materia di comodato e i limiti del sindacato del giudice ordinario sull’attività discrezionale della pubblica amministrazione.
La statua di Giacomo Mancini senior collocata nel MAB
La statua, realizzata da uno scultore su commissione della fondazione, era stata collocata nel Museo all’Aperto Bilotti (MAB) di Corso Mazzini in base a un contratto stipulato nel 2022, la cui clausola 6 prevedeva che un eventuale spostamento dovesse essere concordato tra le parti.
Quando però il Comune ha deliberato lo spostamento e, successivamente, la restituzione dell’opera, la fondazione ha chiesto l’intervento del giudice per impedirne la rimozione, ritenendola illegittima e lesiva dell’interesse collettivo e artistico.
Il Tribunale, presieduto dal giudice Gino Bloise, ha però escluso sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, elementi essenziali per accogliere una misura cautelare. Pur riconoscendo che l’ente agiva iure privatorum nella gestione del contratto, il giudice ha chiarito che l’attività discrezionale connessa all’individuazione dei fini istituzionali e al decoro urbano non è sindacabile dal giudice ordinario, poiché non rientra in alcun obbligo contrattuale preciso.
«Non può condividersi l’affermazione attorea sul diritto della fondazione comodante di imporre sine die l’allocazione della statua in un unico sito», ha scritto il giudice, rilevando che tale diritto implicherebbe una “obbligazione permanente” incompatibile con la natura stessa del contratto di comodato. «Una consistente parte della dottrina ritiene che il comodatario possa in qualsiasi momento liberarsi delle sue obbligazioni restituendo la cosa», ha aggiunto, citando l’art. 1809 del codice civile.
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