Maxi appalto delle pulizie dell’Asp di Cosenza, il Tar respinge il ricorso della Cns
Pulizia e sanificazione negli ospedali: legittimo l’affidamento e l’avvio anticipato del servizio che partirà ufficialmente il 1 gennaio 2026. Il Tribunale amministrativo boccia il reclamo
Il Tar Calabria di Catanzaro ha respinto la richiesta cautelare proposta dalla Cns Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa nell’ambito del contenzioso sul maxi appalto per il servizio di pulizia, sanificazione e attività complementari nei presìdi ospedalieri dell’ASP di Cosenza.
Con decreto n. 694 del 31 dicembre 2025, il presidente del tribunale amministrativo regionale, Gerardo Mastrandrea, all’esito della discussione cautelare monocratica, ha rigettato l’istanza avanzata dalla società ricorrente, ritenendo legittimo l’operato dell’Azienda sanitaria cosentina.
La vicenda trae origine dalla procedura di gara indetta dall’Asp di Cosenza per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione su tutto il territorio provinciale, per un valore complessivo presunto pari a 37.388.592,96 euro oltre Iva. Al termine dell’iter, l’azienda appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della Team Service Società Consortile in raggruppamento temporaneo di imprese con Snam Lazio Sud, prevedendo l’avvio anticipato del servizio a partire dal 1° gennaio 2026.
La decisione di anticipare l’esecuzione del contratto è stata motivata dalle criticità riscontrate nella precedente gestione, puntualmente richiamate nella delibera di aggiudicazione. Contro tali determinazioni ha proposto ricorso la Cns Consorzio Nazionale, contestando sotto diversi profili la legittimità del procedimento di gara e chiedendo la sospensione cautelare degli atti impugnati.
Nel costituirsi in giudizio, l’Asp di Cosenza, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Spataro, ha sostenuto l’assenza di una concreta e attuale esigenza cautelare in capo alla ricorrente, evidenziando invece la sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla continuità e alla regolare organizzazione del servizio, sulla base di elementi oggettivi e documentati.
Il Tar, condividendo integralmente la tesi difensiva dell’Azienda sanitaria, ha rilevato come quest’ultima abbia fornito adeguate garanzie circa la continuità del servizio, assicurata con personale e mezzi idonei in vista dell’avvio anticipato del nuovo affidamento. Nel bilanciamento degli interessi, il giudice amministrativo ha quindi attribuito prevalenza all’aspetto organizzativo e alla tutela del servizio pubblico essenziale, ritenendo impregiudicata ogni ulteriore tutela della società ricorrente nelle successive fasi cautelari collegiali e di merito, anche ai fini di un eventuale subentro, di cui si discuterà il 14 gennaio 2026. Alla luce di tali valutazioni, il Tar ha disposto il rigetto dell’istanza cautelare.
L’avvocato Giovanni Spataro ha espresso soddisfazione per il provvedimento, sottolineando la rilevanza della decisione in relazione alla salvaguardia degli interessi pubblici connessi al corretto funzionamento dei servizi sanitari.