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16/09/2026 ore 07.30
Economia e lavoro

Nuove regole Ue sul credito al consumo: tetto a 100mila euro, stretta sul “Buy now pay later” e sui prestiti non decide l’IA

Dal 20 novembre 2026 entra in vigore la riforma che equipara i pagamenti dilazionati al credito classico, introducendo verifiche di solvibilità e nuovi obblighi per banche ed e-commerce

di Carmelo Idà

Dal 20 novembre 2026 diventano pienamente operative in Italia le nuove disposizioni sul credito al consumo.

Le norme integrano nel nostro ordinamento giuridico la direttiva europea sul credito al consumo del 2023 recepita con il decreto legislativo 212/2025 2025. Il via definitivo è arrivato con il decreto attuativo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 9 luglio 2026. La riforma ridisegna in modo profondo il rapporto tra finanziatori, esercenti e consumatori, introducendo tutele rafforzate, stringenti limiti alla pubblicità e uno stop agli acquisti d'impulso. Il nuovo quadro normativo si inserisce in un contesto di mercato in cui oltre il 60% degli italiani ha un finanziamento attivo e l'indebitamento medio pro-capite registra un trend di crescita.

Tutele fino a 100mila euro e stretta sul Buy now pay later

La principale innovazione della riforma riguarda l'estensione del perimetro di tutela, con il tetto massimo del credito al consumo che sale da 75.000 a 100.000 euro per i finanziamenti richiesti da persone fisiche per scopi personali.

L'intervento normativo elimina le storiche esenzioni che consentivano di offrire formule di Buy now pay later, come la rateizzazione in tre tranche senza interessi, al di fuori della disciplina protettiva del credito al consumo. Da novembre i pagamenti dilazionati offerti online o in cassa vengono equiparati a veri e propri crediti al consumo. Le esclusioni rimangono pochissime e tassative: sono esenti solo le dilazioni fino a 50 giorni concesse direttamente dal venditore a titolo gratuito senza intermediari.

Poi i pagamenti entro 14 giorni su e-commerce non gestiti da Pmi o microimprese. Sono escluse anche le carte di debito differito entro 40 giorni senza spese. Come pure i finanziamenti aziendali ai dipendenti senza interessi o a tassi agevolati.

Per i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro è previsto un regime alleggerito, ma supportato da una norma anti-elusiva che somma più contratti riconducibili alla medesima operazione complessiva.

Stop al "Click e via"

Questo cambio di passo segna l'addio al "Click e via" istantaneo nei carrelli degli e-commerce e alle casse dei negozi fisici. Non bastano più l'autocertificazione del reddito o l'inserimento del solo codice fiscale. I finanziatori e le piattaforme sono ora obbligati a effettuare verifiche documentali rigorose e a consultare i sistemi di informazione creditizia (come il CRIF) prima di approvare il pagamento, così da verificare il merito creditizio ed evitare l'accumulo di micro-debiti.

Merito creditizio, algoritmi sotto controllo e divieto dei dati social

La valutazione della solvibilità del cliente diventa un obbligo rafforzato svolto nell'interesse del richiedente stesso, per prevenire il rischio di sovraindebitamento. Nel processo di analisi, la legge vieta espressamente l'uso e il trattamento dei dati provenienti dai social network. Inoltre, il finanziatore ha l'obbligo di avvisare preventivamente il consumatore la prima volta che invia una segnalazione negativa a una banca dati e di darne conferma entro 30 giorni.

Prestiti, non decide l’IA

Un ruolo centrale è riservato alle garanzie contro le decisioni automatizzate gestite da intelligenza artificiale. Qualora la richiesta di prestito venga valutata, anche solo parzialmente, tramite algoritmi, il richiedente ha il diritto di richiedere l'intervento umano, ottenere una spiegazione chiara della logica seguita e della rilevanza dei dati, ed esprimere la propria opinione. In caso di rifiuto, l'istituto deve informare il consumatore e, se necessario, indirizzarlo verso servizi di consulenza sul debito.

Trasparenza pubblicitaria

La riforma impone una netta virata sul fronte della trasparenza promozionale. Tutti gli annunci pubblicitari devono recare un'avvertenza ben visibile sul fatto che l'indebitamento comporta un costo, riportando un esempio rappresentativo ed evidenziando il Taeg senza che alcuna altra voce promozionale possa avere maggiore evidenza. Previsto inoltre un divieto assoluto per tre tipologie di messaggi. Gli spot che suggeriscono che il credito migliori la situazione finanziaria del cliente. Gli annunci che affermano che i debiti preesistenti o le segnalazioni in banche dati contano poco o nulla. I messaggi che lasciano intendere che il prestito aumenti le risorse disponibili, sostituisca il risparmio o elevi il tenore di vita.

Diritti sui contratti

Sul piano contrattuale, vengono rafforzate le garanzie di recesso ed estinzione anticipata. Il consumatore può recedere dal Bnpl entro 14 giorni senza penali. Se l'istituto l'esercente omettono di fornire le condizioni contrattuali obbligatorie, il periodo di recesso si estende fino a 12 mesi e 14 giorni dalla firma. In caso di estinzione anticipata, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, la riduzione del costo include in modo proporzionale anche i costi fissi non dipendenti dalla durata residua del contratto, con l'unica esclusione di imposte e spese pagate direttamente a terzi.

Nuovi adempimenti per i negozianti ed e-commerce

Per i commercianti e i gestori di e-commerce che offrono pagamenti a rate, l'adeguamento normativo comporta prescrizioni operative precise prima della scadenza dei termini. Spetta loro la verifica delle esclusioni. Ovvero occorre accertare se le proprie soluzioni di pagamento rientrino nelle deroghe o se, al contrario, l'accordo con una finanziaria terza faccia scattare la disciplina del credito al consumo.

La pubblicità deve essere a norma. Sia nei carrelli digitali sia nei cartelli o vetrine dei punti vendita fisici va esposto l'avviso sui costi del debito.

Gli esercenti che propongono finanziamenti devono registrarsi nel registro pubblico dell'Organismo agenti e mediatori, obbligo da cui sono esentate le microimprese e le Pmi.

Nelle fasi di pagamento sulle piattaforme online va eliminata qualsiasi casella preselezionata o opzione predefinita pensata per far accettare finanziamenti o servizi accessori.

I contratti di cessione del credito stipulati dai negozi con i provider di pagamento (come Klarna, Scalapay, Satispay o Splittypay) ricadranno tutti sotto i controlli della Banca d'Italia.