Procreazione assistita, si esprime la Consulta: «È incostituzionale negare il riconoscimento alla madre intenzionale»
La Corte Costituzionale sancisce il diritto del minore a una genitorialità riconosciuta fin dalla nascita: ledere questo principio viola gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione
"È incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all'estero", ha stabilito la Consulta, con la sentenza depositata oggi.
La Corte costituzionale ha poi ribadito, in linea con i propri precedenti, che non sussistono ostacoli costituzionali a una eventuale estensione, da parte del legislatore, dell'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente indicati e nello specifico alla famiglia monoparentale. Con l'attuale legge, la Consulta ha considerato "non irragionevole né sproporzionato non consentire alla donna single di accedere alla procreazione medicalmente assistita".
La Corte - dopo aver precisato che la questione non attiene alle condizioni che legittimano l'accesso alla Pma in Italia - ha ritenuto che l'attuale impedimento al nato in Italia di ottenere fin dalla nascita lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa all'estero insieme alla madre biologica non garantisca il miglior interesse del minore e costituisca violazione: dell'articolo 2 della Costituzione, per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell'articolo 3 della Costituzione, per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse di rango costituzionale; dell'articolo 30 della Costituzione, perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.
Il mancato riconoscimento fin dalla nascita - con procreazione medicalmente assistita - dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all'identità personale del minore e pregiudica l'effettività del suo "diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni". Lo ha stabilito la Consulta.
Inoltre, il mancato riconoscimento del figlio pregiudica "il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
La dichiarazione di illegittimità costituzionale si fonda su due rilievi: la responsabilità che deriva dall'impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla Pma per generare un figlio, impegno dal quale, una volta assunto, nessuno dei due genitori, e in particolare la cosiddetta madre intenzionale, può sottrarsi. Il secondo rilievo è che la centralità dell'interesse del minore, affinché l'insieme dei diritti che egli vanta nei confronti dei genitori valga, oltre che nei confronti della madre biologica, nei confronti della madre intenzionale.