Fine vita e competenze legislative: cosa ha detto la Corte Costituzionale sulla legge toscana?
La sentenza numero 204 del 2025 disegna un quadro chiaro: alle Regioni è consentita l’organizzazione dei servizi, ma non la definizione dei presupposti sostanziali del fine vita. Si prende così atto della prolungata inerzia del legislatore statale
Con la sentenza n. 204 del 2025 la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul tema del fine vita, esaminando la legge della Regione Toscana n. 16 del 2025 sull’aiuto medicalmente assistito al suicidio. La decisione assume un rilievo che va ben oltre il piano tecnico-giuridico, perché si colloca nel punto di frizione tra iniziativa regionale, competenze statali e persistente inerzia del legislatore nazionale su una delle questioni eticamente e politicamente più controverse dell’agenda pubblica.
La Corte ha respinto le censure governative rivolte all’intera legge regionale, riconoscendo che, nel suo impianto complessivo, essa si muove nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute. La normativa toscana è stata letta come un tentativo di disciplinare profili organizzativi e procedurali dell’assistenza sanitaria regionale, dando attuazione alle condizioni individuate dalla stessa Corte nelle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024. In questo senso, il giudice costituzionale ha riconosciuto uno spazio, seppur circoscritto, all’autonomia regionale, legittimando l’intervento laddove esso si limiti a regolare il funzionamento dei servizi.
Tuttavia, accanto a questo riconoscimento, la sentenza segna con nettezza i confini invalicabili dell’azione regionale. Sono state infatti dichiarate incostituzionali diverse disposizioni, ritenute lesive di competenze riservate allo Stato, in materia di ordinamento civile e penale. Emblematico è il caso dell’articolo 2, con cui la Regione aveva individuato direttamente i requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito mediante un rinvio espresso alla giurisprudenza costituzionale. Secondo la Corte, le Regioni non possono “cristallizzare” nei propri testi normativi principi ordinamentali elaborati in sede giurisprudenziale, soprattutto in un contesto segnato dall’assenza di una disciplina legislativa statale organica e dalla possibile evoluzione futura di tali principi.
La pronuncia chiarisce così un punto politicamente sensibile: la giurisprudenza costituzionale non può diventare, per via regionale, una fonte normativa sostitutiva del Parlamento. Le Regioni non possono agire in via suppletiva, appropriandosi di bilanciamenti di valori che spettano al legislatore statale, né possono trasformare indicazioni giurisprudenziali in norme generali e astratte.
Ulteriori censure hanno colpito disposizioni che incidevano sulla procedura, come la possibilità di presentare l’istanza tramite un delegato o la previsione di termini rigidi per la verifica dei requisiti e per l’attuazione della procedura. Anche qui, la Corte ha richiamato il quadro delineato dalla legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, ribadendo l’esigenza di uniformità nazionale e la centralità dell’alleanza terapeutica. La fissazione di scadenze stringenti è stata ritenuta incompatibile con un ambito che richiede approfondimenti clinici, cure palliative effettivamente disponibili e valutazioni non standardizzabili.
Particolarmente significativa, sul piano politico-istituzionale, è poi la censura delle norme che evocavano impropriamente i livelli essenziali di assistenza e attribuivano alle aziende sanitarie locali compiti di supporto farmacologico e sanitario non ancorati a principi statali preesistenti. La Corte ha ricordato che la determinazione dei LEA e dei presupposti sostanziali dell’intervento pubblico resta una prerogativa esclusiva dello Stato.
Nel complesso, la sentenza n. 204 del 2025 disegna un quadro chiaro: alle Regioni è consentita l’organizzazione dei servizi, ma non la definizione dei presupposti sostanziali del fine vita. È una linea di confine giuridica che riflette un nodo eminentemente politico. La Corte prende atto, senza poterla colmare, della prolungata inerzia del legislatore statale, che ha lasciato alla giurisprudenza e alle iniziative regionali il compito di governare una materia di altissima rilevanza etica e costituzionale.
Il messaggio implicito è difficilmente eludibile: finché il Parlamento non assumerà la responsabilità di una disciplina organica, il sistema resterà esposto a conflitti di competenza, disomogeneità territoriali e incertezze applicative. La questione del fine vita continua così a essere non solo un problema giuridico, ma soprattutto una prova della capacità della politica nazionale di decidere su temi che toccano diritti fondamentali, eguaglianza dei cittadini e ruolo dello Stato nella definizione dei confini ultimi dell’autodeterminazione. E a noi, in fondo, non va bene forse così?