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22/06/2026 ore 12.18
Opinioni

Fine vita, il caso di Stefano e la gabbia del «sostegno vitale»: ora la parola torna alla Consulta

Il caso dell’uomo, che non ha potuto accedere al suicidio assistito, riporta al centro il dibattito sul fine vita. Mentre la Consulta torna a pronunciarsi sul requisito del "trattamento di sostegno vitale", resta aperto il vuoto legislativo del Parlamento

di Ugo Adamo

In Italia si è consumato l’ennesimo dramma della sofferenza, frutto della rigida interpretazione burocratica delle regole sul fine vita.

Stefano – nome di fantasia scelto dall’Associazione Luca Coscioni per raccontare la sua vicenda – è morto tra i dolori provocati da un’atrofia multisistemica, patologia neurodegenerativa irreversibile, al termine di un calvario segnato dalla negazione della propria dignità. È morto senza ricevere l’aiuto (a morire) richiesto.

Ricordiamo che per la Corte (sent. n. 242 del 2019), il malato che chiede di accedere alla procedura deve trovarsi in una condizione ben precisa: essere affetto da una patologia irreversibile e considerata incurabile; subire sofferenze fisiche o psicologiche che egli stesso giudichi del tutto intollerabili; dipendere da «trattamenti di sostegno vitale»; e, infine, conservare la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli.

Stefano aveva chiesto di poter accedere al suicidio assistito, ma la commissione medica della sua Asl ha sbarrato la strada a causa di una lettura restrittiva dei requisiti richiesti.

Per l’azienda sanitaria, infatti, i presìdi che lo tenevano in vita – l’ossigenoterapia, il catetere vescicale e la somministrazione costante di insulina – non costituivano un vero e proprio «trattamento di sostegno vitale» perché la loro interruzione non lo avrebbe condotto alla morte in tempi rapidi.

Una decisione in aperta frizione con l’evoluzione della giurisprudenza. Ben due pronunce della Corte costituzionale (le nn. 135 del 2024 e 66 del 2025) hanno infatti chiarito che nel concetto di «trattamento salvavita» rientrano non solo quelli che costituiscono una vera e propria “sostituzione” di una funzione vitale che l’organismo è ormai del tutto incapace di assicurare autonomamente, ma anche i dispositivi medici, le terapie farmacologiche continuative e l’assistenza costante di terzi. Poiché si tratta, però, di pronunce di infondatezza e, quindi, non strettamente vincolanti, queste non sono sempre seguite come dovrebbero: l’Asl ha preferito trincerarsi dietro un formalismo tecnico, costringendo un malato terminale a un drammatico decorso naturale. Questo caso riaccende i riflettori sul divario tra i diritti pronunciati e la loro applicazione quotidiana, dove l’assenza di una legge in materia da parte del Parlamento lascia i pazienti alla mercé di interpretazioni locali discordanti.

La vicenda di Stefano fotografa il prezzo umano pagato per i vuoti interpretativi che gravano sul concetto di «sostegno vitale». Si tratta di un tema cruciale che sarà il fulcro dell’udienza della Corte costituzionale convocata per domani, 23 giugno, a seguito dell’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Bologna ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 580 del Codice penale. Il giudice bolognese ha messo nel mirino proprio il paletto del «sostegno vitale» così come introdotto dalla storica sentenza “Cappato” (la n. 242 del 2019).

Nel caso specifico vagliato dal tribunale emiliano – quello della signora P.R., affetta una forma avanzata di parkinsonismo da paralisi sopranucleare progressiva –, la paziente era lucida, affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze intollerabili, ma respirava autonomamente. Da qui il cortocircuito giuridico: se il medico può legalmente assecondare il rifiuto delle cure di un paziente attaccato a un macchinario, consentendo che questo conduca alla morte, perché non può aiutare un malato altrettanto grave che ha la sola “colpa” di non dipendere da un presidio meccanico?

Secondo il giudice bolognese, questo requisito vìola i principi costituzionali di uguaglianza, dignità e autodeterminazione. Imporre il vincolo del sostegno vitale crea una discriminazione arbitraria tra malati che soffrono allo stesso modo e, come evidenziato anche dal Comitato Nazionale di Bioetica, rischia paradossalmente di costringere un paziente a subire trattamenti invasivi al solo scopo di poterli poi rifiutare per accedere alla procedura. La libertà di scegliere come curarsi e quando interrompere le sofferenze è parte integrante della dignità umana, e costringere una persona gravemente malata a rassegnarsi a un prolungamento di una esistenza di sofferenza calpesta il suo diritto all’autodeterminazione.

Il Tribunale di Bologna sposta così il baricentro dell’analisi giuridica: a contare deve essere la natura della malattia e la gravità del dolore, non il tipo di terapia ricevuto. Di fronte all’inerzia del Parlamento, la magistratura si è trovata a gestire casi drammatici applicando interpretazioni del concetto di «sostegno vitale». Ora la parola passa nuovamente alla Corte, chiamata a stabilire se quel paletto, nato nel 2019 con finalità prudenziali, sia diventato oggi una gabbia discriminatoria intollerabile.

Quella di domani sarà l’ottava pronuncia della Corte costituzionale in materia di fine vita.

Siamo certi che al di là del dispositivo, nella pronuncia sarà presente un monito a intervenire rivolto al Parlamento, che nel frattempo ha già deciso di non fare nulla.

Di fronte a questa persistente inerzia legislativa, alcune Regioni stanno cercando di intervenire, naturalmente nello stretto ambito delle proprie competenze. Quindi, non in riferimento alla presenza del requisito del trattamento di sostegno vitale, che può essere rimosso o ‘autenticamente’ interpretato solo dal Legislatore statale.

Anche in Calabria, proprio in questi giorni, si stanno raccogliendo le firme per una legge regionale sull’aiuto al suicidio.

Da parte nostra, ci impegniamo ad aggiornare i lettori e le lettrici sulla decisione che assumerà la Corte costituzionale, e, chissà, poi, (almeno) il Consiglio regionale calabrese.