Giustizia, le ragioni tecniche del No alla riforma costituzionale: tutte le contraddizioni dell’Alta corte disciplinare
I numeri sull’esito dei procedimenti disciplinari smentiscono l’idea, spesso ripetuta nel dibattito pubblico, di una presunta “impunità” dei magistrati
Finora abbiamo ricostruito le finalità della Riforma proposta dal Governo (QUI), superato le tesi della presunta mancata imparzialità del giudice (QUI), criticato lo sdoppiamento del CSM e il metodo del sorteggio (QUI); ora ci tocca analizzare le novità che la Riforma Nordio-Meloni intende introdurre in tema di Alta Corte disciplinare.
Sdoppiato il CSM in due organi esattamente sovrapponibili fra di loro, la proposta di revisione mira al definitivo snaturamento di quello che è a oggi l’unico organo di autogoverno della magistratura con il passaggio della funzione disciplinare all’Alta Corte disciplinare.
La composizione dell’Alta Corte prevede 15 membri, di cui 9 togati (ovverosia i 3/5 del totale: 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità) e 6 laici (ovverosia i 2/5 del totale: 3 nominati dal Presidente della Repubblica e 3 estratti a sorte, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, estratti a sorte da una lista stilata, entro sei mesi dall’insediamento, dal Parlamento in seduta comune).
Questa composizione segna un cambio di equilibrio tutt’altro che marginale: il peso della politica cresce, mentre quello della magistratura si riduce; con il che, la politica attribuisce a sé un ruolo più incisivo nei procedimenti disciplinari.
Vediamo il perché. A Costituzione vigente, la funzione disciplinare è esercitata da una sezione del CSM composta da sei membri, secondo la consueta proporzione: due terzi togati e un terzo non togato. Poiché un esito di tre voti favorevoli e tre contrari determina il proscioglimento del magistrato, la condanna disciplinare richiede che, oltre ai due membri laici (1/3), due togati si esprimano per la sua colpevolezza.
Diversamente, nell’Alta Corte, ipotizzando che ciascun procedimento sia affidato a un collegio di cinque componenti (tre togati e due non togati: unica composizione che riesce a rispettare la proporzione più sopra ricordata), per un esito sfavorevole al magistrato sarà sufficiente che anche un solo togato condivida la posizione colpevolista dei non togati.
Tutti i dettagli della giurisdizione disciplinare saranno stabiliti per legge ordinaria, e non già speciale. Quindi direttamente dalla sola maggioranza che regge il tandem Nordio-Meloni.
Ma è la stessa previsione di un’Alta Corte disciplinare a rappresentare il punto di maggiore delicatezza costituzionale della proposta. Il principio di unicità della giurisdizione, sancito dall’art. 102, c. 2, Cost., vieta, infatti, l’istituzione di nuovi giudici speciali. E ciò vale anche per le leggi di revisione costituzionale. La Riforma costituzionale solleva, dunque, notevoli perplessità.
E inoltre, la prospettiva separatista perseguita dal disegno di legge si pone in aperta contraddizione con l’idea di unificare la materia disciplinare sotto la giurisdizione di un unico organo, chiamato a giudicare sia i magistrati giudicanti che quelli requirenti. Questa contraddizione si aggrava se si considera la composizione della nuova Alta Corte: come annotavamo, a fronte di 6 giudicanti, vi sarebbero soltanto 3 requirenti, con una rappresentanza dell’intera magistratura evidentemente sbilanciata.
Un ulteriore, rilevante nodo critico riguarda il regime delle impugnazioni. La proposta prevede che contro le sentenze di primo grado sia ammesso ricorso, anche per motivi di merito, “soltanto” dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudicherebbe in una composizione diversa (senza i componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata). Questa previsione entra in tensione con l’art. 111, c. 7, Costituzione, che riserva alle Sezioni Unite civili della Cassazione la competenza sulle impugnative avverso le decisioni disciplinari del CSM.
Se l’intento dei proponenti è evitare condizionamenti dovuti al rapporto di colleganza, l’estensione del giudizio dell’Alta Corte anche a profili di merito non sembra comunque poter derogare alla regola dell’art. 111, c. 7, Cost. La riforma, quindi, solleva – anche per tale aspetto – seri dubbi di costituzionalità. L’esperibilità del ricorso per Cassazione rappresenta, infatti, un principio fondamentale dell’assetto costituzionale e una garanzia essenziale per un diritto inviolabile della persona. Escludere tale rimedio significherebbe menomare radicalmente le garanzie giurisdizionali del cittadino/magistrato, con una grave lesione agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione.
Ritorniamo alla composizione dell’organo: la scelta di estrarre a sorte i 6 magistrati giudicanti e i 3 requirenti esclusivamente tra chi ricopre, o ha ricoperto, funzioni di legittimità (Cassazione) tradisce una chiara ispirazione verticistica. Oltre a non comprendere il motivo di una mancata costituzione di due Alte Corti (una per i giudici e una per i PM) – forse la volontà è quella di mantenere una unitarietà intorno a una questione tanto complessa (?) – non è chiaro comunque perché la composizione conti 6 giudici e solo 3 PM (l’illogicità nel non garantire lo stesso peso a giudici e PM è molto più che manifesta).
Questa impostazione (estrazione cassazionista) appare, inoltre, in netto contrasto con il modello di ‘potere diffuso’ che caratterizza la magistratura moderna, sostituendo la vecchia struttura piramidale con una visione orizzontale e collegiale.
E ancora: mentre si propone di limitare il ruolo della Cassazione eliminando il ricorso alle Sezioni Unite avverso le sentenze disciplinari (sostituendolo con un appello interno alla stessa Alta Corte), si blindano i componenti scegliendoli proprio tra i magistrati di legittimità. Il risultato è un organo dotato di un potere eccessivo e autoreferenziale, che sembra contraddire la ratio stessa della separazione delle carriere, nata ufficialmente per superare il sospetto di compiacenza tra colleghi.
Prima di concludere, vale la pena ricordare al lettore almeno due elementi.
In primo luogo, la Corte europea dei diritti dell’uomo e del cittadino (sentenza Di Giovanni c. Italia del 9 luglio 2013) ha avuto modo di chiarire che la sezione disciplinare del CSM costituisce un Tribunale dotato di piena giurisdizione e con adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità.
In secondo luogo, i dati dell’ultimo anno (assai simili a quelli degli ultimi anni) offrono uno spaccato concreto sul funzionamento della giustizia disciplinare nei confronti dei magistrati.
Per l’anno 2025, sono state pronunciate 71 sentenze, le condanne sono state 30 (42,2%), le assoluzioni 28 (39,4%), non doversi procedere 13 (18,3%).
Delle 30 condanne, 4 sono state le rimozioni di un magistrato dall’ordine giudiziario.
Questi numeri smentiscono l’idea, spesso ripetuta nel dibattito pubblico, di una presunta ‘impunità’ dei magistrati.
Ci si soffermi anche su un altro aspetto: la maggior parte delle denunce si chiude prima ancora di arrivare al CSM. Molti procedimenti, infatti, vengono archiviati direttamente nella fase preliminare, gestita dalla Procura generale della Cassazione o dal Ministro della Giustizia. È in questo momento, esterno al CSM, che avviene il primo vaglio sulla fondatezza delle segnalazioni disciplinari.
Le decisioni della Sezione disciplinare, inoltre, non restano senza controllo. Oltre alla vigilanza tecnica della Procura generale della Cassazione, interviene anche il Ministro della Giustizia, che può impugnare le sentenze davanti alle Sezioni Unite della Cassazione. Se questo non avviene, non è di certo per responsabilità del CSM, sic!
Tranquillizziamo ora il lettore, il prossimo sarà il nostro ultimo commento (sulla Riforma).