La pena che eccede se stessa: detenzione disumana e tutela ineffettiva
Un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha certificato il fallimento del sistema che funziona solo sulla carta ma nella realtà viola la dignità umana. Il caso alla Corte Costituzionale
Emerge qualcosa di profondamente stonato, quasi imbarazzante, nel leggere un’ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale che documenta con precisione chirurgica una violazione grave e protratta dei diritti fondamentali e, al tempo stesso, prende atto della propria impotenza a rimuoverla. Non è un difetto di stile o di argomentazione: è il segno di una frattura istituzionale.
Quando un giudice – qui il Tribunale di sorveglianza di Firenze con l’ordinanza n. 636 del 4 marzo 2026 – afferma che l’ineffettività della tutela giurisdizionale equivale alla negazione stessa della giurisdizione, non sta semplicemente motivando un’ordinanza di rinvio: sta certificando il fallimento di un sistema.
La vicenda che ci interessa (relativa al carcere di Sollicciano, luogo di detenzione in cui la pena si svolge in condizioni contrarie al senso di umanità) è, sotto questo profilo, paradigmatica. L’intero itinerario disegnato dall’ordinamento è stato percorso: il detenuto propone reclamo e ottiene una decisione favorevole; il giudice accerta la violazione, impartisce ordini all’Amministrazione, apre un giudizio di ottemperanza.
Tutto funziona, formalmente. Tutto è corretto, ordinato, conforme alla legge. E tuttavia nulla cambia nella realtà materiale della detenzione. Le infiltrazioni umide restano, le gravi condizioni igieniche restano, l’assenza di acqua calda resta, la presenza di roditori resta, così come l’infestazione di acari. In una parola, resta la violazione della dignità umana. È difficile immaginare una rappresentazione più plastica di un diritto fondamentale dequotato in una promessa vuota.
Qui il problema non è più – o non è solo – quello, pur gravissimo, delle condizioni del carcere di Sollicciano. Il problema è che l’ordinamento appronta rimedi che non riescono a incidere sulla realtà che pretendono di governare.
Il reclamo giurisdizionale, introdotto anche tenendo conto delle condanne europee, si rivela un meccanismo monco: accerta, ma non garantisce; ordina, ma non realizza. E quando il giudice si trova davanti all’inottemperanza dell’Amministrazione, scopre che gli strumenti di cui dispone sono, nella sostanza, simbolici.
La nomina di un commissario ad acta diventa inutile se i tempi strutturali degli interventi sono misurati in anni, se non in decenni. L’esecuzione forzata è impraticabile. Il trasferimento del detenuto rischia di trasformarsi in un gioco delle tre carte, che sposta il problema senza risolverlo. Così la giurisdizione si consuma in una ritualità senza efficacia, e il diritto si svuota.
In questo quadro, il richiamo all’art. 27, terzo comma, della Costituzione assume un significato che va ben oltre la formula di rito. Non si tratta semplicemente di ribadire che la pena deve tendere alla rieducazione; si tratta di prendere sul serio il suo limite negativo, quello della non disumanità.
La pena, per restare legittima, deve mantenersi entro il perimetro segnato dal titolo che la fonda e dai limiti costituzionali che ne governano l’esecuzione. Quando le condizioni materiali della detenzione producono un surplus di sofferenza – infiltrazioni, muffe, infestazioni, carenze igieniche – quel surplus non è più pena legittima: è qualcosa di diverso, di ulteriore, di incostituzionale.
È una pena che eccede sé stessa, che si deforma, che tradisce la misura stabilita dal giudice. E allora non è più sufficiente appurare che la pena è stata inflitta legittimamente; bisogna interrogarsi su come viene eseguita, perché è lì che può perdere la propria legittimità.
Il punto più destabilizzante dell’ordinanza è però un altro, ed è quello in cui il giudice constata l’inefficacia di tutti i rimedi ordinari, tanto che è costretto a cercare altrove una via d’uscita (una ‘rima possibile’ nel linguaggio della giurisprudenza costituzionale più recente).
La cerca nell’art. 147 del codice penale, cioè in una norma pensata per situazioni del tutto diverse: malattie gravi, gravidanza, condizioni personali che rendono incompatibile la detenzione. Qui avviene uno slittamento concettuale di grande rilievo.
La domanda implicita è: perché l’ordinamento consente di sospendere la pena quando è la condizione personale del detenuto a renderla intollerabile, ma non quando è la condizione oggettiva del carcere a renderla disumana? Perché la patologia individuale rileva, mentre la patologia strutturale dell’istituzione penitenziaria resta giuridicamente irrilevante?
La risposta, allo stato, è brutale nella sua semplicità: perché la legge non lo prevede. E tuttavia proprio questa risposta mostra tutta la sua insufficienza. Se il principio di non disumanità della pena è davvero un principio costituzionale, non può dipendere dal caso che la sofferenza derivi da una malattia o da una grave situazione igienico-sanitaria e/o di degrado ambientale-strutturale.
E allora la tassatività dell’art. 147 c.p., che esclude l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, diventa essa stessa dubitata di incostituzionalità, perché lascia senza rimedio situazioni che, sotto il profilo della lesione della dignità personale, risultano sostanzialmente assimilabili a quelle già contemplate (su tutte, le condizioni di grave infermità fisica).
Non è un caso che il giudice fiorentino abbia deciso di non arrestarsi qui, ma di sollevare la questione di legittimità rimettendola alla Corte costituzionale. È il passaggio decisivo: la vicenda individuale si trasforma in questione di sistema.
Ora spetterà alla Corte stabilire se sia compatibile con la Costituzione (e la Convenzione EDU) un assetto normativo che consente di sospendere la pena per evitare una sofferenza derivante da condizioni soggettive, ma impone di eseguirla anche quando è lo Stato, attraverso le proprie strutture, a produrre un trattamento inumano e degradante. In altri termini, se l’ordinamento possa tollerare una pena che, pur formalmente legittima, diventa materialmente incostituzionale.
Non si può che sottolineare la lucidità con cui il Tribunale smonta una delle soluzioni più frequentemente evocate: il trasferimento del detenuto. In un contesto di criticità strutturale e diffusa, migliorare la condizione di uno comporta peggiorare quella di un altro.
È un gioco a somma zero, in cui la tutela dei diritti non si espande, ma si redistribuisce arbitrariamente. È difficile immaginare qualcosa di più lontano dall’idea costituzionale di uguaglianza. E infatti il giudice lo dice chiaramente: una simile soluzione non elimina la violazione, la sposta. La rende invisibile nel singolo caso, ma la perpetua nel sistema. È la vittoria dell’apparenza sulla sostanza.
Alla fine, ciò che resta è una constatazione amara. Il sistema dei rimedi funziona finché si muove entro un perimetro fisiologico; crolla quando incontra una violazione strutturale, diffusa, radicata.
In quel momento, il giudice si trova davanti a un bivio: o accetta l’ineffettività della tutela, trasformando il processo in un esercizio retorico, oppure forza il sistema, sollevando una questione di costituzionalità e chiedendo un intervento che non può più essere solo di interpretazione. L’ordinanza sceglie la seconda strada, ma lo fa con la consapevolezza che si tratta di una extrema ratio, di un gesto che segnala un vuoto prima ancora di colmarlo.
Il dato più preoccupante, per chi guarda a questa vicenda con le lenti del diritto costituzionale, è che non siamo di fronte a un incidente isolato, ma a un sintomo.
Quando l’esecuzione della pena sfugge al controllo effettivo di legalità, quando i diritti fondamentali possono essere riconosciuti e al tempo stesso negati nella loro concreta fruizione, quando la giurisdizione deve ammettere la propria impotenza, allora non è solo il sistema penitenziario a essere in crisi. È l’idea stessa di Stato di diritto a incrinarsi.
Perché uno Stato costituzionale non si misura solo sulla qualità delle sue norme, ma sulla capacità di renderle effettive. E qui, semplicemente, questa capacità sembra venire meno.
Questa lacuna normativa esige di essere colmata mediante l’introduzione di una disciplina – si richiede alla Corte costituzionale un intervento additivo sull’art. 147 c.p. – che consenta al giudice di differire l’esecuzione della pena, eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare, sino a quando lo Stato non sia concretamente in grado di assicurarne uno svolgimento conforme ai canoni della legalità costituzionale.
Un intervento analogo dovrebbe investire anche l’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare, oggi inidoneo a ricomprendere tale specifica evenienza.
La questione è assai complessa, perché sposta – e non di poco – la decisione sul “come punire”. Ma la giurisprudenza costituzionale ha dimostrato di poter e saper intervenire non solo quando la discrezionalità del legislatore si traduce in irragionevolezza, ma soprattutto quando occorre dare seguito a un monito rimasto inascoltato.
Correva l’anno 2013 e il giudice delle leggi, con la sentenza n. 279, scriveva – pur dichiarando l’inammissibilità di quella q.l.c. su un caso se non uguale assai simile – di dover affermare come «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato».
Da allora, sono trascorsi 13 anni nei quali il Legislatore è rimasto neghittoso e – anche dopo diverse condanne dell’Italia da parte della Corte EDU per trattamenti inumani e degradanti – il giudice delle leggi ha ora l’occasione di portare a compimento ciò che si era riservato di fare.
L’udienza pubblica in Corte costituzionale è fissata al prossimo 22 settembre e, data la rilevanza del tema, molte associazioni (fra cui l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, l’Unione delle Camere penali italiane, Antigone, la Società della Ragione, la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà e l’Associazione “Passione Civile con Valerio Onida”) hanno depositato memorie argomentando per l’incostituzionalità della legge.
Non ci resta che attendere ancora qualche mese per la decisione della Corte.
Intanto, lo scorso giugno il Gip di Firenze ha firmato il sequestro di ben 7 sezioni del carcere di Sollicciano, e disposto il trasferimento di 200 detenuti.
Iniziamo ad aspettare, consapevoli che l'attesa non è uguale per tutti. Un conto è aspettare lavorando in uno studio fresco e confortevole (e ricco di libri); un altro è farlo scontando una pena che, tradendo il suo fine risocializzante, diventa solo tempo vuoto, immobile e inutile (e povero di tutto).
*costituzionalista, Università della Calabria