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18/01/2026 ore 12.30
Opinioni

Riforma della giustizia, i perché del No nell’analisi critica di un testo scadente e palesemente “governativo”

Il referendum sulla riforma costituzionale si avvicina tra decisioni accelerate e questioni irrisolte alla luce delle implicazioni istituzionali che riguardano Csm, separazione delle carriere e assetto dell’ordine giudiziario

di Ugo Adamo

Le considerazioni che seguono intendono offrire alcune riflessioni sul testo di revisione costituzionale che sarà sottoposto a giudizio popolare in occasione del referendum oppositivo, che il Governo ha deciso si svolgerà i prossimi 22 e 23 marzo.
Il Governo ha deciso senza attendere il 30 gennaio, giorno entro cui un altro soggetto titolare della iniziativa referendaria (una minoranza del corpo elettorale) può presentare in Cassazione le firme raccolte per richiedere il referendum.
Secondo il Governo, l’iniziativa dei quindici cittadini di promuovere il referendum sarebbe superflua e priva di fondamento, poiché la consultazione è già stata richiesta sia dalla maggioranza che dalla minoranza parlamentare.

Il valore politico e giuridico delle firme

Si dimentica, però, che il raggiungimento del numero di firme necessario comporta conseguenze significative: sul piano politico, perché rende plastica l’opposizione alla Riforma di una parte ampia della società civile; sul piano giuridico, perché il traguardo delle 500 mila firme entro la fine del mese (abbondantemente raggiunto) attribuisce al comitato promotore (fra l’altro) la qualifica di potere dello Stato, il che rappresenta un risultato tutt’altro che irrilevante.

Una riforma complessa su un nodo centrale della Costituzione

Ma ritorniamo alla proposta di Riforma. Si tratta di una proposta particolarmente complessa, poiché interviene su uno dei cardini dell’organizzazione del potere giudiziario, tradizionalmente considerato parte del nucleo intangibile della Costituzione del 1947, che è ancora oggi pienamente attuale.
La complessità dell’intervento comporta inevitabilmente una complessità di analisi.

Metodo e struttura del commento

Grato dell’ospitalità di questo giornale, e confidando di non abusare troppo della pazienza del lettore pur interessato, anticipo che seguiranno diversi interventi dedicati ognuno a un singolo aspetto della proposta di riforma. Questo primo commento si chiuderà, dunque, con l’impegno a tornare sull’argomento nei prossimi giorni, sempre su queste pagine.

Criticità tecniche del testo

Rinviando a quanto già scritto in tema di corretta qualificazione del referendum costituzionale (QUI), occorre anzitutto sottolineare che il testo oggi all’esame è tecnicamente scadente – per non dire sciatto –, anche perché non ha avuto alcuna possibilità di essere emendato, non solo perché blindato da ‘agguati’ delle opposizioni, ma anche perché refrattario a proposte di modifiche da parte della stessa maggioranza.

Una riforma interamente governativa

Il risultato è un testo integralmente governativo, in evidente contrasto con l’auspicio di chi (Calamandrei) sosteneva che nel dibattito parlamentare sulle riforme costituzionali, i banchi del Governo dovrebbero restare vuoti.
Non solo non lo sono stati, ma la riforma è stata di fatto e di diritto voluta dal Governo (Giorgia Meloni e Carlo Nordio), tanto che sarà difficile slegare il voto che si esprimerà sul referendum dalla scelta compiuta dal Governo. La Riforma che commenteremo è (seppur legittimamente) di destra.

Gli equilibri politici nella maggioranza

Il testo approvato risponde in particolare agli interessi di una componente della coalizione (FI, nell’ottica di realizzare il «sogno di Berlusconi»), mentre le altre due forze politiche hanno garantito il loro sostegno in vista di obiettivi diversi: l’autonomia differenziata, ancora perseguita dalla Lega, e il premierato, sostenuto da FdI.

L’obiettivo reale della riforma

La riforma viene presentata come finalizzata alla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. Tuttavia, questa non appare essere la sua reale finalità.
L’obiettivo reale è piuttosto quello di ridimensionare il ruolo del Consiglio superiore della magistratura (CSM), intorno al cui lavoro si è concretizzata e garantita l’autonomia e l’indipendenza dal potere politico dell’intero ordine giudiziario.

Gli strumenti previsti dal testo

La proposta di revisione persegue tale scopo attraverso tre interventi principali: sdoppiamento del CSM, sorteggio dei componenti e sottrazione della funzione disciplinare, attribuita alla nuova Alta Corte disciplinare.

Una riforma non necessaria secondo la Corte costituzionale

Uno sdoppiamento non richiesto dalla separazione delle carriere, nella misura in cui la Corte costituzionale ha affermato che questa è realizzabile con legge ordinaria, rimanendo la magistratura «un unico ordine» soggetto ai «poteri di un unico CSM» (sent. n. 58/2022).

I dati sui passaggi di funzione

E di questa porta girevole hanno beneficiato lo 0,5% dei magistrati nel corso dell’ultimo decennio.
Secondo i dati del CSM, tra il 2015 e il 2024 sono stati 362 i passaggi di funzione.
Nel 2024, su 8.817 magistrati in servizio al 31 dicembre, i passaggi sono stati 42, pari allo 0,48% dell’organico.

La domanda di fondo

E allora, perché modificare la Costituzione se lo stesso obiettivo può essere raggiunto con una legge ordinaria?

Verso il prossimo approfondimento

Per rispondere alla domanda, occorre entrare nel merito della Riforma, iniziando con la costituzionalizzazione del principio di separazione delle carriere.
Per questa analisi, rinvio a un prossimo commento.

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