Riforma della giustizia, le ragioni (tecniche) del No: la terzietà del giudice e l’asimmetria tra Pm e avvocato
L’idea che separare le carriere dei magistrati sia la strada migliore per garantire l’imparzialità del giudice è ingannevole. Ecco perché
Ricostruite le reali finalità della riforma (QUI), bisogna ora cercare di comprendere quali siano le motivazioni che hanno animato il legislatore costituzionale, e, quindi, cercare di capire se i mezzi impiegati siano confacenti al raggiungimento degli obiettivi posti.
Insieme al Governo, l’unanimità dei sostenitori del SI al referendum oppositivo afferma che l’idea della separazione delle carriere nasce da due ordini di ragioni: dall’evoluzione del sistema processuale italiano verso un modello più vicino a quello accusatorio; dal riconoscimento, nell’articolo 111 della Costituzione, dei principi del giusto processo.
Entrambe le tesi sono prive di fondamento.
Con riguardo al primo punto, la separazione delle carriere rappresenterebbe la naturale conclusione del percorso avviato nel 1987 con la riforma Vassalli, che ha introdotto nel nostro ordinamento un processo penale di tipo accusatorio. Tuttavia, non vi è alcuna conseguenza, né logica né giuridica, che renda necessaria la separazione delle carriere. È infatti la separazione delle funzioni, che esiste dal 1947, a contribuire alla natura accusatoria di un processo già strutturato in tal senso; un processo penale nel quale il magistrato giudicante e quello requirente condividono la medesima cultura giurisdizionale e il medesimo statuto di indipendenza.
Con riguardo al secondo punto, la separazione delle carriere rappresenterebbe la naturale conseguenza di ciò che è stato scritto nel novellato articolo 111 della Costituzione (nel 1999) nella misura in cui sancire il «giusto processo» significa avere due carriere separate. Tuttavia, non è così perché ciò che è richiesto è di avere un giudice terzo e imparziale in un processo in cui siano garantite parità di condizioni e di mezzi alle parti poste in contraddittorio tra di loro.
L’idea che separare le carriere dei magistrati sia la strada migliore per garantire l’imparzialità del giudice può risultare ingannevole. Tale asserzione (quasi si trattasse di un assioma) si basa infatti sull’ipotesi che il giudice tende a seguire automaticamente le tesi del pubblico ministero solo perché entrambi appartengono alla stessa categoria professionale. Ma questa convinzione non trova conferma né nei dati concreti né nelle regole stabilite dalla legge.
Vale senz’altro la pena di ricordare che quasi la metà dei processi penali di primo grado si conclude con un’assoluzione. Questo dato mostra che il problema – se davvero esiste – non riguarda l’imparzialità dei giudici, ma piuttosto il modo in cui il pubblico ministero porta avanti l’accusa.
E ancora, se davvero il problema fosse il fatto che magistrati della stessa carriera lavorano ‘a stretto contatto’, allora bisognerebbe mettere in discussione anche il sistema dei diversi gradi di giudizio, separando i giudici di primo grado da quelli d’appello e di Cassazione.
Il principio di terzietà, a ben vedere, ha una portata procedurale, dal momento che esso rileva nel momento in cui il magistrato esercita la funzione giurisdizionale dentro il processo e nel rispetto delle sue regole. Per questo, la Corte costituzionale ha chiarito che terzietà e imparzialità servono a evitare che il giudice sia influenzato dalla tendenza a confermare decisioni o atteggiamenti già assunti in precedenza sullo stesso caso (sentenza n. 41/2021). Per questo è necessario che a giudicare sia un soggetto davvero “terzo”, privo di interessi personali e di convinzioni precostituite che possano ostacolare l’applicazione rigorosa del diritto (sentenza n. 93/2024). Tutto ciò dimostra che non esiste un legame automatico tra la separazione delle carriere e la terzietà del giudice. E infatti, la terzietà è garantita da strumenti specifici previsti dal codice di procedura, come la ricusazione e l’obbligo di astensione.
Al netto di tutto ciò, è da sottolineare, a questo punto, la gravità della posizione assunta da chi ha presentato la Riforma, ovverosia quella di sostenere che essa sia necessaria per garantire il principio di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111 Cost.). Un’affermazione del genere rischia infatti di minare la fiducia che i cittadini devono poter riporre nella magistratura, poiché implica che, in assenza della separazione delle carriere, i giudici italiani oggi non sarebbero terzi né imparziali. La gravità di tale asserzione non richiede altra argomentazione.
Ma torniamo ancora una volta alla tesi secondo cui sarebbe necessario adattare la Costituzione al modello di processo penale accusatorio introdotto dal codice Vassalli. Si tratta di una tesi priva di pregio anche perché la “parità delle armi” non implica una piena uguaglianza tra le parti; nel processo penale esiste infatti una differenza strutturale tra le stesse.
L’avvocato è un professionista privato che tutela gli interessi del proprio assistito, mentre il pubblico ministero è un soggetto pubblico che esercita un potere previsto dalla Costituzione e ha il compito di garantire l’interesse generale alla ricerca della verità. La giurisprudenza costituzionale lo ha chiarito con precisione: il pubblico ministero non può essere considerato una “parte” come le altre davanti alla Corte, perché non rappresenta un interesse privato, ma agisce come organo di giustizia nell’interesse dell’ordinamento.
In questa prospettiva, la rigida separazione delle carriere, accompagnata dalla divisione dell’organo di autogoverno, potrebbe accentuare ulteriormente il carattere accusatorio del pubblico ministero. Ciò che oggi può apparire come una distorsione potrebbe domani diventare la regola, producendo un effetto opposto rispetto agli obiettivi dichiarati dalla riforma.
Vediamo perché.
Considerando l’alta percentuale di non luogo a procedere e di assoluzioni, si potrebbe anche sostenere che siamo dinanzi a un iperattivismo delle procure che procedono nei confronti dei cittadini in modo troppo ‘disinvolto’ (la qual cosa personalmente non sostengo perché non ho dati su cui fondarla, ma gli avvocati penalisti potrebbero ben farlo, e con competenza). Anche ammettendo la plausibilità di tale tesi, questa rischierebbe di trasformarsi in una realtà strutturale: la separazione delle carriere e l’istituzione di un CSM per i soli magistrati requirenti darebbero sfogo a un potere autoreferenziale, con il rischio di un’ipertrofia dell’accusa, accentuando, quindi, quella che è stata definita prokuratura.
Il sistema attuale, basato su un unico concorso per l’accesso alla magistratura, assicura una preparazione giuridica di base uniforme, destinata a consolidarsi con la pratica. Questa base comune è la garanzia imprescindibile di un esercizio della funzione giurisdizionale che sia, fin dall’inizio, imparziale e neutrale. La proposta di separazione delle carriere, tuttavia, potrebbe sminuire il ruolo del PM orientato all’applicazione oggettiva della legge e all’accertamento dei fatti, diventando un mero professionista dell’accusa, il cui unico obiettivo è (sarà) la condanna. È assai probabile che il neo-dottore studierà per superare il concorso in magistratura requirente sui soli manuali di diritto delle investigazioni anziché su quelli dei diritti e delle garanzie.
Da questo punto riprenderemo i prossimi commenti.