Sicurezza e decreti, il nodo dell’urgenza: dubbi su metodo e tenuta delle garanzie costituzionali
La pubblicazione in Gazzetta del d.l. n. 23 del 2026 riapre il confronto sull’uso reiterato della decretazione d’emergenza (già 120 in questa Legislatura) che forza i limiti previsti dall’articolo 77 della Costituzione
È stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 23 del 2026 del 24 febbraio, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché' di immigrazione e protezione internazionale”.
La pubblicazione arriva dopo ben 19 giorni dal Consiglio dei ministri che ha deliberato il d.-l., a dimostrazione – come se ce ne fosse bisogno – che il decreto è tutto tranne che urgente; basta poi sfogliare il lunghissimo atto governativo per imbattersi in norme di rinvio ad altre norme per la loro attuazione, per sancire in modo definitivo la carenza del carattere dell’urgenza.
Ma procediamo con ordine.
Dopo tre anni di legislatura, di una maggioranza parlamentare stabile, di un Governo stabilissimo, possiamo affermare – con buona possibilità di non essere smentiti – che siamo alle solite.
È totale l’assenza di cultura costituzionale di chi oggi è chiamato al difficile compito di regolare e soprattutto tutelare lo Stato di diritto e le libertà democratiche. In un moto ricorsivo, si inseguono fatti assai gravi per dare una risposta di impulso e immettere nell’ordinamento normative che comprimono diritti e libertà fondamentali e che hanno in comune la ‘definizione’ di uno Stato che vira sempre più pericolosamente verso una forma liberticida.
Decreto rave, decreto Caivano, decreto Cutro, decreto sicurezza I, II, III, e così via: tanti quanti saranno i fatti di cronaca drammatici e violenti. Ma compito dello Stato è quello di garantire la sicurezza attraverso l’esercizio delle libertà e dei diritti, e non già mediante la loro limitazione.
Nel momento in cui si scrive – per come dicevamo – l’ennesimo decreto sicurezza è stato emanato dal Presidente della Repubblica: ben 120 sono i decreti-legge (fonte Openpolis) in questa Legislatura.
Basta scorrere velocemente il testo anche di quest’ultimo decreto per assumere quanto esso sia assolutamente inutile per prevenire i reati e addirittura pericoloso per l’esercizio dei diritti e per la stessa sicurezza.
Ormai la bulimia pan-penalistica di questo Governo ha ‘esondato’ dai limiti costituzionali, limiti che circoscrivono l’esercizio della decretazione d’urgenza ai «casi straordinari di necessità e di urgenza». Perché non basta che il fatto da normare sia urgente e richieda un intervento necessario.
Procediamo con una semplice analisi grammaticale: l’urgenza e la necessità sono complementi di specificazione dell’aggettivo qualificativo «straordinari».
I casi, quindi, devono essere straordinari, vale a dire non conosciuti, improvvisi, paradigmaticamente eccezionali. Che dai rave all’uso delle armi bianche, fino alle manifestazioni cui partecipa una minoranza violentissima, si tratti di fenomeni conosciuti da almeno un cinquantennio, è fin troppo evidente (a essere generosi). Le situazioni, invece, devono essere tanto eccezionali (straordinari di necessità e di urgenza, appunto) da giustificare una deroga alla procedura ordinaria di formazione della legge.
A questo punto, due chiose.
La prima: questo Governo mostra di disconoscere totalmente il diritto costituzionale, avendo finora predisposto, come notavamo, ben 120 decreti legge, un fatto mai accaduto nella nostra storia repubblicana.
Questa maggioranza parlamentare, che con determinazione intende mettere mano alla Costituzione, può anche farlo; ma, questa volta, lo faccia insieme alle opposizioni. La Costituzione, infatti, è di tutti e per tutti, e le riforme per una sua modifica devono essere condivise.
Si introduca, dunque, nel testo costituzionale una disposizione che preveda un quorum qualificato per l’approvazione delle leggi che ampliano l’ambito del penalmente rilevante, introducendo nuove fattispecie incriminatrici, circostanze aggravanti o aumenti di pena.
Non si vuole certo negare che simili scelte abbiano natura eminentemente politica (come rileva autorevole dottrina costituzionalistica, A. Pugiotto); tuttavia, forse, la legge ordinaria non è la fonte più idonea a regolare una materia tanto delicata. Una legge rinforzata, approvata con una maggioranza qualificata dei 3/5, garantirebbe un’ampia convergenza parlamentare, assicurando che le scelte in campo penale siano razionali, ponderate e non frutto di logiche impulsive, ‘di pancia’.
Il diritto comparato offre spunti utili: in Spagna, per esempio, le leggi di «sviluppo» dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche richiedono l’approvazione a maggioranza assoluta. Nel nostro ordinamento, un analogo quorum non costituirebbe un reale limite per la maggioranza di governo, tanto più alla luce dell’evoluzione del sistema elettorale verso logiche maggioritarie. Serve, quindi un quorum dei 3/5 (escludendo quello elevatissimo dei 2/3 introdotto per leggi che non si vogliono deliberare; si pensi a quelle dell’amnistia e dell’indulto). L’introduzione di tale vincolo comporterebbe una vera sottrazione della materia penale al monopolio governativo, oggi reso possibile da due fattori: l’abuso della decretazione d’urgenza, con successiva conversione in legge mediante rituale apposizione della questione di fiducia; l’eccessivo ricorso alla delegazione legislativa, che consente al Governo di predisporre decreti legislativi con ampi margini di discrezionalità.
Un simile intervento (L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Laterza, 2007, Vol. II, 388 ss.) restituirebbe centralità al Parlamento e alla sua dialettica interna, favorendo una maggiore coerenza sistemica e mitezza normativa. Il necessario coinvolgimento delle opposizioni ridurrebbe il rischio di criminalizzazioni spot e di vere e proprie ‘impennate’ liberticide e consentirebbe di esercitare la potestà punitiva soltanto per la tutela di beni essenziali, fondandosi su dati criminologici solidi e non su emozioni politiche contingenti.
Alla luce di quanto poc’anzi sostenuto, non paiono risolutive le recenti modifiche al solo Regolamento della Camera dei deputati (17 febbraio), che hanno introdotto il contingentamento dei tempi di esame dei decreti-legge e il voto in data certa per i disegni di legge del Governo su richiesta dell’esecutivo.
Per quanto riguarda la prima novità, il contingentamento dei tempi è funzionale a scoraggiare il Governo dal ricorrere alla questione di fiducia, poiché il Parlamento non può dilatare i lavori oltre i limiti fissati e, dunque, la fiducia non sarebbe necessaria per impedire la discussione sugli emendamenti, così come oggi sovente accade.
Quanto alla seconda innovazione, non si considera che le maggioranze parlamentari sono ormai sempre più stabili, cioè sostanzialmente piegate all’esecutivo. Da un punto di vista sostanziale, non vi è differenza tra l’affidare il contenuto penalistico a un decreto-legge o a un disegno di legge approvato in soli sessanta giorni tramite voto in data certa. Si continua così a evitare la ricerca di una maggioranza più ampia di quella che sostiene il Governo, e quindi capace di sottrarsi alla contingenza.
Se non si romperà questo legame strutturale tra Governo e maggioranza, non resterà che attendere il prossimo fatto di cronaca e il conseguente, ennesimo decreto-legge (o disegno di legge approvato in sessanta giorni), altrettanto inutile e dannoso.