Autonomia differenziata, Occhiuto dice Sì alle pre-intese sulla sanità volute dalle Regioni del Nord
Per i critici è l’inizio di un sistema a due velocità con maggiori servizi nei territori più ricchi. Il governatore si allinea al centrodestra e vota a favore delle richieste di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. In cambio chiede un percorso di uscita dal Piano di rientro
Si fa presto a dire «prima le risorse o l’autonomia differenziata non si farà»: Occhiuto – che nel lungo dibattito politico ha espresso perplessità sulla riforma Calderoli – si è allineato alle altre Regioni di centrodestra nella Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali. E il suo Sì, seppure condizionato alla garanzia di ottenere un percorso di uscita dal Piano di rientro, è arrivato puntuale.
Così - anche con l’aiuto della Calabria - Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto ottengono il via libera agli schemi di intesa preliminare con il Governo, mirando a cinque strumenti di maggiore autonomia nella gestione della sanità regionale: tariffe proprie, gestione autonoma degli investimenti, fondi integrativi, assunzioni di personale e riallocazione di risorse statali. Per molti osservatori è un passo avanti verso l’Autonomia differenziata di matrice leghista. Altri sono più espliciti: c’è il rischio di una sanità a due velocità, con servizi più ricchi per chi vive nelle Regioni più agiate e disuguaglianze crescenti anche all’interno delle stesse.
I vincoli previsti – equilibrio economico-finanziario, rispetto dei Lea e monitoraggio annuale – dovranno impedire effetti negativi sul sistema nazionale, ma l’allerta resta alta.
Ok dal centrodestra, dunque, mentre sul fronte opposto, tutte le sei Regioni guidate dal centrosinistra – Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Sardegna, Puglia e Campania – hanno votato compatte contro.
Gli accordi, identici nella struttura e composti da sette articoli ciascuno, riconoscono alle Regioni del Nord un pacchetto di competenze aggiuntive nella sanità, nel rispetto, come detto, dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e dell’equilibrio finanziario dei sistemi locali.
Tariffe autonome per i rimborsi
La prima misura consente alle Regioni di definire tariffe di rimborso e compensi agli ospedali e alle cliniche convenzionate differenti dagli standard nazionali, a condizione di coprire le differenze con fondi propri. Si tratta di una flessibilità già in parte praticata, ora formalizzata giuridicamente.
Mano libera sulle risorse statali
La seconda funzione riguarda la gestione autonoma dei fondi statali destinati agli investimenti in strutture e tecnologie sanitarie. Le Regioni potranno decidere direttamente come impiegare le risorse trasferite, attraverso accordi di programma quadriennali, con l’obiettivo dichiarato di velocizzare i progetti e utilizzare con maggiore elasticità i finanziamenti disponibili.
Fondi integrativi per servizi oltre i Lea
Il terzo strumento consente di istituire fondi integrativi per servizi al di là dei Lea. Questa possibilità rischia di creare disparità sia tra Nord e Sud che all’interno delle singole Regioni, favorendo chi potrà accedere ai servizi extra-finanziati e lasciando indietro chi non potrà permetterseli.
Più risorse per assunzioni e personale sanitario
La quarta funzione riguarda l’allocazione di risorse aggiuntive per nuove assunzioni o per incrementare le prestazioni del personale medico e paramedico. In un contesto di carenza cronica di professionisti della salute, le Regioni più ricche potrebbero attrarre medici e infermieri con condizioni più favorevoli, accentuando la migrazione interna del personale.
Riallocazione di risorse statali
La quinta misura consente di spostare fondi nazionali vincolati tra diverse aree della spesa sanitaria, in caso di economie, solo dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi originari.
Vincoli e controlli
Le intese prevedono un sistema complesso di condizionalità: la maggiore autonomia non deve intaccare il finanziamento nazionale né modificare i criteri di riparto degli investimenti. L’efficacia degli accordi è subordinata al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e all’erogazione dei Lea: in caso di mancato rispetto, l’intesa decade, previa approvazione di legge a maggioranza assoluta delle Camere.
È prevista anche una Commissione paritetica Stato-Regione-autonomie locali per monitorare annualmente l’attuazione degli accordi. La clausola di invarianza finanziaria assicura che non emergano nuovi oneri per la finanza pubblica. La durata iniziale degli accordi è di dieci anni, con rinnovo automatico per un periodo equivalente, salvo disdetta comunicata almeno un anno prima della scadenza.