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10/10/2026 ore 07.11
Politica

La democrazia verso la capocrazia: perché la nuova legge elettorale viola la Costituzione

Liste bloccate, premio di maggioranza e ostacoli per le nuove formazioni politiche al centro delle critiche alla riforma, accusata di ridurre la rappresentatività e alterare gli equilibri tra i poteri dello Stato

di Ugo Adamo
ANSA/ANGELO CARCONI

L’approvazione della nuova legge elettorale si inserisce in una stagione politica contrassegnata da profonde tensioni istituzionali, nel quadro di un ricorso oramai sistematico al voto di fiducia e alla decretazione d’urgenza. Presentata dalla maggioranza come un tassello indispensabile per garantire la stabilità di governo e la governabilità del Paese (da chi può vantare il primato del Governo più longevo della storia repubblicana) la riforma appare in realtà come il tentativo di realizzare un vero e proprio premierato di fatto, scardinando per via ordinaria gli equilibri della democrazia parlamentare disegnata dalla Costituzione. A rendere il quadro ancora più irregolare è la frequenza anomala con cui in Italia si mette mano alle regole del voto: in nessun Paese democratico negli ultimi trent’anni si sono susseguite ben cinque leggi elettorali, a fronte di democrazie consolidate dove i sistemi elettorali reggono stabilmente da secoli. Si tratta peraltro di una grave forzatura che vìola apertamente le indicazioni e i principi stabiliti dalla Commissione di Venezia, la quale prescrive in modo chiaro di non modificare la legge elettorale nell’anno antecedente alle consultazioni per evitare di alterare le regole della competizione a ridosso del voto.

La regola che tutti fanno finta di non ricordare: le leggi elettorali non si cambiano a ridosso del voto

Un primo nodale elemento di criticità della riforma appena approvata riguarda la persistenza di un ampio nucleo di liste bloccate e la conseguente espropriazione della libertà di scelta dei cittadini. Con la sentenza numero 1 del 2014 la Corte costituzionale aveva censurato le liste lunghe e bloccate che rendono i candidati inconoscibili agli elettori e, con la sentenza numero 35 del 2017, aveva ritenuto non illegittimo il capolista bloccato in un quadro di liste corte. Il nuovo testo si colloca formalmente in questo solco (capolista bloccato, liste di sette candidati, fino a tre preferenze per tutti gli altri, a fronte delle liste interamente bloccate oggi vigenti), ma il solco è in larga parte apparente. L’artifizio contorto di prevedere la possibilità di esprimere preferenze unicamente per i candidati che seguono i capilista bloccati (e fino a tre soltanto, mentre le liste circoscrizionali che concorrono ai seggi dell’eventuale premio, 70 alla Camera e 35 al Senato – i cui candidati sono eletti tutti su scala nazionale e quindi non conoscibili dall’elettore che vota nella circoscrizione – restano interamente bloccate) si rivela una misura sostanzialmente truffaldina, poiché lascia intatto il meccanismo fondamentale per cui sono le segreterie nazionali dei partiti a selezionare preventivamente i parlamentari destinati all’elezione. A ciò si aggiunge che i candidati delle liste per il premio devono presentarsi anche nei collegi come capolista, e che restano possibili le pluricandidature fino a cinque collegi: gli stessi nomi in più collegi, che frammentano il legame con i territori e impediscono agli elettori di conoscere gli eletti. Agli elettori viene così messo un vero e proprio bavaglio, condannando il Parlamento a trasformarsi in un’assemblea di nominati obbedienti ai vertici di partito anziché in un luogo di libera rappresentanza della volontà popolare.

Inoltre, a essere eletti saranno di fatto solo i capolista (tranne per i partiti maggiori): i collegi assegnano di norma tra i cinque e i sette seggi, e solo le liste più forti ne conquisteranno più di uno. Le preferenze, fino a tre purché per candidati di sesso diverso (altrimenti la seconda e la terza si annullano), servono dunque soltanto a stabilire chi occuperà il secondo seggio, quando c’è, e avranno un peso davvero minimo.

A questa drastica riduzione della rappresentatività si affianca un ipertrofico premio di maggioranza su scala nazionale, in ammontare fisso (70 deputati e 35 senatori), attribuito alla lista o coalizione che superi il 42% dei voti validi in entrambe le Camere, e nel cui computo concorrono anche i voti delle liste che non hanno superato lo sbarramento. Con il 42% dei voti si ottengono circa 202 seggi su 400, cioè la maggioranza assoluta con ragionevole certezza, e si può arrivare fino al 55% dei seggi della Camera (220). Una simile sproporzione, aggravata dall’effetto combinato di una soglia contenuta di seggi fissi e di voti di liste escluse dal riparto che concorrono al premio e di candidati interamente bloccati, forza oltre ogni misura l’orientamento della Corte costituzionale, la quale, pur ammettendo il premio con soglia e rimettendo al legislatore la scelta di calcolarla sui voti validi anziché sugli aventi diritto (sentenza numero 35 del 2017), ha ribadito che, per quanto la stabilità esecutiva sia un obiettivo costituzionalmente legittimo, essa non possa spingersi fino a una smisurata alterazione del voto e della composizione dell’assemblea parlamentare, riservandosi un controllo di proporzionalità sui casi in cui la distorsione della rappresentatività risulti sproporzionata rispetto a quell’obiettivo. E il lettore non dimentichi che quando la Corte costituzionale scrisse la giurisprudenza appena richiamata il Parlamento era formato da molti più componenti; oggi, dopo la drastica riduzione dei componenti l’organo, l’effetto distorsivo è vieppiù maggiore. Quando il premio distorce in modo irragionevole il rapporto tra voti ottenuti e seggi attribuiti, la democrazia viene ridotta a un mero artificio procedurale volto unicamente alla conquista e al mantenimento del potere, sacrificando l’orizzonte del pluralismo e della partecipazione attiva dei cittadini. Inoltre (e scusate se è poco), nell’ipotesi migliore per il vincitore, la maggioranza così ottenuta potrebbe arrivare a ridosso, o oltre, della maggioranza assoluta dei grandi elettori, quella che dal quarto scrutinio basta per eleggere il Presidente della Repubblica senza cercare neanche un contatto con le forze di opposizione. Come garantire che un organo così legittimato possa esercitare in modo pieno le funzioni di garanzia costituzionalmente attribuite? La domanda, che è retorica, non richiede alcuna risposta.

Ancora più insidiosa sul piano dell’architettura istituzionale risulta l’introduzione dell’obbligo di indicare contestualmente al programma di governo il nome del candidato alla presidenza del Consiglio (che pure non comparirà sulla scheda). Sebbene la legge contenga una clausola formale volta a fare salve le prerogative del Presidente della Repubblica sancite dall’articolo 92 della Costituzione e il divieto di vincolo di mandato parlamentare di cui all’articolo 67, si tratta di una vuota declamazione ipocrita. Nella realtà della dialettica politica, l’indicazione obbligatoria polarizza e forza l’elezione dei parlamentari attorno alla figura del leader, imponendo un condizionamento politico insuperabile al Capo dello Stato e riducendo l’autonomia delle Camere. Si tratta di una trasformazione strisciante della nostra forma di governo verso la democrazia del capo o un cesarismo di fatto, in cui il dibattito plurale cede il passo all’affidamento passivo e plebiscitario all’uomo o alla donna solo/a al comando.

A completare questo quadro di restrizione democratica intervengono le irragionevoli barriere d’ingresso fissate per la presentazione delle nuove liste. L’obbligo, per le liste nuove, di raccogliere da 6.000 a 7.000 sottoscrizioni fisiche in ogni collegio plurinominale (1.500-2.000 per chi ha almeno una componente parlamentare, mentre sono esonerate le forze che al 31 dicembre 2025 avevano un gruppo alla Camera o al Senato, laddove oggi serve averlo in entrambe), per un totale che arriva a circa 450.000 firme per chi voglia essere presente in tutti i collegi di Camera e Senato, accompagnato dall’espresso divieto di avvalersi della firma digitale online, costituisce un ostacolo insormontabile per le nuove formazioni politiche e per i movimenti di cittadini. Qui, in più, questa palese disparità di trattamento tra chi siede già in Parlamento e chi vorrebbe entrarci penalizza l’insorgere di nuove energie politiche, ponendosi in aperto contrasto con l’articolo 3 e con l’articolo 49 della Costituzione, che garantiscono a tutti i cittadini il diritto di concorrere con pari dignità alla determinazione della politica nazionale.

In un Paese in cui più di un elettore su tre non va a votare e in cui chi ‘vince’ le elezioni rappresenta una minoranza del corpo elettorale (e non è un’iperbole), un sistema così congegnato ha il fine di avvicinare il corpo elettorale a una istituzione che non riconosce più come propria? C’è da pensarci.

In conclusione, la nuova legge elettorale si palesa come un’operazione condotta a tavolino per la riscrittura delle regole del gioco a uso e consumo della maggioranza di turno, ritagliata sui sondaggi del momento. Piuttosto che concepire le istituzioni come luoghi di emancipazione, partecipazione democratica e di risoluzione dei conflitti, la riforma le degrada a strumenti di permanente occupazione del potere. In questa prospettiva – a differenza di quanto si sostiene anche fra i commentatori più attenti per cui il voto di oggi avrebbe disciolto qualsiasi occasione di voto anticipato – non è affatto da escludere il calcolo strategico di voler anticipare il momento della consultazione elettorale (decisione che spetta comunque al Presidente della Repubblica) rispetto alla decisione della Corte costituzionale sui ricorsi che già si preannunciano. Un’eventuale sentenza di illegittimità costituzionale che dovesse giungere soltanto dopo le elezioni non comporterebbe infatti lo scioglimento delle Camere già elette, mettendo il Paese di fronte al fatto compiuto e consegnando l’ennesima Legislatura a un Parlamento nato da una legge incostituzionale ma oramai blindato nei suoi seggi.