La legge elettorale come scorciatoia costituzionale: il premierato mascherato che svuota il Parlamento
Il testo approvato alla Camera alterera gli equilibri della democrazia parlamentare, rafforzando il Governo attraverso premio di maggioranza e indicazione obbligatoria del premier. Un escamotage per aggirare il percorso della revisione costituzionale
Lo scorso 16 luglio la Camera dei deputati ha deliberato sulla nuova legge elettorale. Le criticità del testo sono numerose, e altrettanto potrebbero esserlo i commenti.
Oggi ci proponiamo di rispondere a una domanda che per noi è cruciale: qual è il reale fine politico nascosto dietro questo testo di riforma?
La risposta non attiene semplicemente al tema della rappresentanza o a quello della trasformazione dei voti in seggi, ma tocca il cuore stesso del nostro assetto costituzionale. Non siamo di fronte a un ritocco, ordinario e legittimo, della normativa sui sistemi di voto, bensì a un tentativo surrettizio di mutare la nostra forma di governo parlamentare utilizzando la legge ordinaria come grimaldello.
La maggioranza in carica sta provando a ottenere per via parlamentare ordinaria ciò che non è riuscita a realizzare (o meglio che non ha voluto perseguire) attraverso il percorso della revisione costituzionale sul cosiddetto premierato. Il motivo è evidente. Affrontare lo scoglio dell’articolo 138 della Costituzione, sottoporsi a un nuovo referendum costituzionale e rischiare una seconda bocciatura popolare sarebbe stato, per l’Esecutivo e per le forze che lo sostengono, politicamente insostenibile. D’altra parte, con i tempi della Legislatura che iniziano a farsi stringenti, la via maestra del dibattito sulle riforme istituzionali è apparsa troppo rischiosa. Si è scelto, di conseguenza, di imboccare una scorciatoia normativa per imporre una concezione fortemente verticale e monocratica del potere, aggirando i limiti posti dalle garanzie costituzionali.
Con il meccanismo prefigurato dalla proposta deliberata dalla Camera, la natura stessa del momento elettorale subisce una metamorfosi radicale. I cittadini e le cittadine non sarebbero più chiamati/e alle urne per eleggere i propri rappresentanti nelle Camere, alle quali la Costituzione affida il compito di dare e togliere la fiducia ai governi, bensì per investire direttamente il capo dell’esecutivo. Per il testo di riforma, si tratta, a tutti gli effetti, di un voto blindato sul governo, che svuota di significato il ruolo di intermediazione del Parlamento e riduce l’Assemblea a un mero organo di ratifica di una decisione presa altrove. Questa torsione della democrazia rappresentativa in senso plebiscitario è dimostrata chiaramente da due elementi cardine che strutturano l’intero corpo del provvedimento legislativo.
Il primo fattore risiede nell’artificio tecnico del premio di maggioranza, il cui meccanismo di attribuzione è determinato dal raggiungimento da parte della coalizione della soglia minima del 42% dei voti espressi in entrambi i rami del Parlamento. Il premio di maggioranza – 70 seggi alla Camera e 35 al Senato – assicurerà oltre il 55% della rappresentanza in ciascun ramo del Parlamento. Di fatto, contando sulla cronica disaffezione al voto, si attribuirebbe a una minoranza un abnorme premio di maggioranza (assoluta) con conseguente illegittima distorsione del principio costituzionale della rappresentanza. Inoltre, sempre da un punto di vista strettamente costituzionale, questa previsione rappresenta una profonda anomalia. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono, secondo l’architettura del nostro bicameralismo paritario, due organi del tutto autonomi. La Costituzione esige che essi siano votati separatamente e con sistemi che, storicamente e strutturalmente, hanno sempre accettato il rischio fisiologico di produrre maggioranze o equilibri politici differenti, a tutela del pluralismo e della intermediazione partitica. Subordinare l’assegnazione del premio al raggiungimento congiunto della soglia in entrambe le Camere dimostra che, per i redattori del testo, l’autonomia costituzionale delle Assemblee non possiede alcun valore intrinseco. Ciò che conta è esclusivamente l’automazione del risultato politico a favore dell’esecutivo.
Il secondo elemento che dimostra la torsione a cui viene sottoposta la democrazia rappresentativa – ancora più esplicito nella sua portata ordinamentale – risiede nella sostanziale elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri attraverso l’obbligo per i partiti o le coalizioni, al momento di depositare il contrassegno e il programma elettorale al Ministero dell’Interno, di indicare nome e cognome del proprio candidato a Presidente del Consiglio dei ministri, pena l’inammissibilità delle liste. È stato opportunamente rilevato come l’obbligo di indicare il nome del leader della coalizione non possa essere derubricato a un semplice espediente di marketing politico o a un brand elettorale destinato a catturare il consenso emotivo dei cittadini. Da quel nome specifico dipende, per espressa previsione di legge, la validità stessa della presentazione delle liste e dei contrassegni. Ci troviamo dunque di fronte a un vincolo formale di rilevanza giuridica assoluta, che condiziona l’accesso alla competizione elettorale. Nel nostro sistema costituzionale vigente, le forze politiche hanno già la piena e legittima facoltà di indicare al Capo dello Stato, durante le consultazioni al Quirinale, il nome del Presidente del Consiglio che intendono sostenere. Voler indicare per legge quel nome, legandolo indissolubilmente al voto per le liste, ha un solo scopo: introdurre un premierato di fatto. Si tratta di una vistosa supplenza legislativa volta a scavalcare le prerogative del Presidente della Repubblica, realizzando per via obliqua una transizione istituzionale che avrebbe richiesto ben altre procedure e ben altri consensi.
Questo blitz normativo, tuttavia, svela anche un vizio cronico e profondo della cultura politica italiana: la persistente tendenza a scaricare sulla Carta costituzionale e sulle regole del gioco elettorale le colpe derivanti dalle crisi d’identità dei partiti e dalla loro incapacità di generare sintesi politica. Ogni volta che le formazioni partitiche sperimentano una frammentazione interna o una perdita di radicamento sociale, la tendenza dominante diventa quella di modificare le leggi elettorali per autoconservazione. La maggioranza attuale sta palesemente utilizzando questo testo come uno strumento di ingegneria politica interno (cangiante a seconda del peso politico, valutato tramite sondaggio, attribuito a Vannacci e ai vannacciani e di quello dei piccoli partiti del c.d. “campo largo”), finalizzato a disinnescare le proprie tensioni intestine e a blindare forzosamente la tenuta della coalizione di governo di fronte alle scadenze future. Si tratta della plastica dimostrazione di come le regole della democrazia vengano piegate a contingenze di corto respiro.
Se il premio di maggioranza e il vincolo dell’indicazione del leader riguardano il rapporto tra elettori e governo, resta aperta la seconda faccia del problema: il rapporto tra elettori e propri rappresentanti (e di come recuperare il più grande partito che è quello del non voto). È qui che si colloca la discussione sul ritorno al sistema delle preferenze. Discussione che si è avuta in Camera dei deputati ma in modo pienamente distorto (si è discusso di preferenze su un emendamento che manteneva il capolista bloccato e senza prevedere l’alternanza di genere!).
Ora la discussione si sposta in Senato e c’è da scommettere che il testo non sarà blindato, si potranno discutere degli emendamenti e “accettarli” riconsegnando la discussione alla Camera dei deputati: entrambe le Camere devono, infatti, votare un testo identico. Si sostiene ciò perché la maggioranza di turno è interessata sì a una nuova legge elettorale ma una volta raggiunto il voto alla Camera non ha più fretta, mirando a confezionarla a ridosso delle elezioni in modo tale da “disattivare” (stante i tempi processuali non proprio celeri) un eventuale controllo della Corte costituzionale, che, lo si ricorda, è ex post rispetto alla pubblicazione della legge.
La proposta, infatti, appare molto più che incostituzionale e difficilmente supererebbe uno stretto vaglio di controllo da parte della Corte costituzionale che, se arrivasse prima del voto, non permetterebbe le elezioni del nuovo Parlamento con la nuova legge. Diverse criticità, infatti, attraversano la riforma; su tutte – per come abbiamo già detto – l’indicazione, pena inammissibilità, del candidato Presidente del Consiglio e un premio di maggioranza che rischia di gonfiare oltre misura il peso del voto. Ma ancora: se l’emendamento sulle finte preferenze non è passato, lo stesso non è avvenuto per quello sulle liste minori, ed è proprio questo a destare perplessità assai importanti. La norma esclude dal computo dei voti utili al premio le liste coalizzate che non superino il 3%, salvo la più votata tra queste: un meccanismo che sembra costruito apposta per scavare un solco nel cuore del “campo largo”. Il risultato, paradossale, è che la coalizione con più voti in assoluto potrebbe alla fine ritrovarsi sconfitta, perché perderebbe i voti dei “peggior perdenti” che non sarebbero calcolati! Dalla dittatura della maggioranza alla dittatura della minoranza. In entrambi i casi si è dinanzi a una stortura, ma quella che si sta prefigurando è assai più preoccupante.
Se la sentenza della Corte costituzionale dovesse invece giungere a votazioni avvenute, la piena validità formale della composizione delle Camere (come sancito dalla sentenza n. 1 del 2014) non eviterebbe una profonda crisi di legittimazione politica. Se questa riserva era già emersa nel 2014 per leggi in vigore dal 2005 (il lettore e la lettrice ricorderanno l’incostituzionalità del ‘porcellum’ di Calderoli), la contestazione sarebbe ben più grave in questo scenario: la normativa dichiarata incostituzionale, infatti, sarebbe stata approvata solo pochi mesi prima dalle medesime forze politiche che ne avrebbero sùbito tratto vantaggio.
L’impressione, che rasenta la certezza, è che si è sempre più dinanzi a tattiche politiche anziché a politiche legislative.
*costituzionalista, Università della Calabria