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28/09/2026 ore 14.03
Politica

Nuova legge elettorale, il paradosso dello 0,1%: quando un decimale può valere 105 parlamentari

Il testo determina il caso limite di due coalizioni entrambe oltre il 42%. Ecco quando pochi voti possono produrre una differenza enorme nella rappresentanza parlamentare

di Ettore Jorio
(foto Ipa)

La legge elettorale che sta completando il suo percorso parlamentare contiene un'ipotesi sulla quale converrebbe soffermarsi prima che siano le urne, eventualmente, a renderla concreta.

Il testo approvato con modificazioni dal Senato il 15 settembre, e per questo tornato alla Camera, introduce un sistema prevalentemente proporzionale accompagnato da un premio di governabilità. Alla lista o coalizione che risulti la più votata a livello nazionale in entrambe le Camere e raggiunga almeno il 42% dei voti validi in ciascuna di esse vengono attribuiti 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Centocinque parlamentari complessivamente. Fin qui il meccanismo.

Proviamo però a mettere i numeri al posto delle formule legislative.

Due coalizioni si presentano alle elezioni. La prima consegue, tanto alla Camera quanto al Senato, il 42,1% dei voti. La seconda ottiene il 42%. Entrambe, dunque, hanno superato la soglia che il legislatore considera sufficientemente rappresentativa per accedere al premio. Tra le due esiste però una differenza di appena un decimo di punto percentuale.

Quel decimale diventa politicamente gigantesco.

La coalizione arrivata prima ottiene il premio di governabilità: 70 deputati e 35 senatori. La seconda, nonostante rappresenti una quota dell'elettorato pressoché identica, resta sottoposta alle ordinarie regole del riparto proporzionale.

Non è lo 0,1% a produrre naturalmente quella differenza nella rappresentanza. È la legge che attribuisce a quello 0,1% la funzione di spartiacque tra chi riceve l'intero premio e chi non ne riceve alcuno.

È questo il punto sul quale riflettere.

La soglia non basta a raccontare il sistema

La scelta del 42% risponde a un'esigenza comprensibile: evitare che una forza politica con un consenso troppo ridotto possa essere trasformata artificialmente in maggioranza parlamentare.

La Corte costituzionale ha del resto chiarito che il legislatore dispone di un significativo margine di discrezionalità nella costruzione dei sistemi elettorali e nel bilanciamento tra rappresentatività e governabilità.

Ma il problema cambia quando non uno, bensì entrambi i principali concorrenti superano la soglia.

Se A prende il 42,1% e B il 42%, non ci troviamo più davanti a una forza politica dotata di una particolare consistenza elettorale contrapposta a forze molto distanti. Ci troviamo davanti a due aggregazioni che il corpo elettorale ha reso sostanzialmente equivalenti.

Eppure la loro traduzione parlamentare può essere fortemente diversa.

Il problema, quindi, non è soltanto chiedersi se il 42% costituisca una soglia ragionevole. Occorre domandarsi quale effetto possa legittimamente essere attribuito alla differenza minima che separa due soggetti che quella soglia l'hanno entrambi superata.

Il precedente della Consulta

La questione, sorprendentemente, non è nuova. Con la sentenza n. 35 del 2017, pronunciandosi sull'Italicum, la Corte costituzionale affrontò espressamente l'ipotesi nella quale due liste avessero entrambe superato la soglia del 40% prevista per l'attribuzione del premio.

La Consulta ritenne non fondata la questione di costituzionalità. Osservò che appartiene alla logica stessa di un sistema con premio di maggioranza che la lista arrivata seconda riceva un numero di seggi inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato in un proporzionale puro, anche quando abbia anch'essa raggiunto la soglia prevista dalla legge. L'introduzione di eventuali correttivi, aggiunse la Corte, appartiene alla discrezionalità del legislatore.

È un precedente che impedisce conclusioni affrettate sulla illegittimità costituzionale della soluzione oggi proposta.

Ma non elimina il problema politico-istituzionale. Semmai lo rende più interessante.

La stessa giurisprudenza costituzionale ha infatti costruito negli anni un delicato equilibrio fra due esigenze entrambe costituzionalmente rilevanti: consentire la formazione di maggioranze capaci di governare e non produrre una alterazione eccessiva della rappresentatività dell'assemblea parlamentare. La sentenza n. 35 del 2017 ha giudicato non manifestamente irragionevole una soglia del 40% per l'attribuzione del premio al primo turno; nello stesso tempo ha dichiarato illegittimo il diverso meccanismo del ballottaggio allora previsto, proprio per l'eccessiva divaricazione che poteva determinare tra volontà degli elettori e composizione della Camera.

Il valore costituzionale di un decimale

La domanda, allora, dovrebbe essere posta al legislatore prima ancora che alla Corte costituzionale.

È ragionevole che due coalizioni entrambe superiori al 42%, separate magari da poche decine di migliaia di voti, abbiano una traduzione parlamentare così diversa?

Il problema non consiste nel negare che nelle elezioni debba necessariamente esistere un primo e un secondo. In qualunque competizione anche un solo voto può determinare chi arriva davanti.

La questione è diversa: quanto può valere quel voto nella trasformazione dei consensi in seggi?

Un voto può certamente stabilire chi è primo. È meno scontato stabilire quali conseguenze ulteriori debbano automaticamente discendere da quella posizione quando si elegge un'assemblea rappresentativa e non una carica monocratica.

È qui che il tema della governabilità incontra quello dell'eguaglianza del voto sancita dall'articolo 48 della Costituzione e, più in generale, quello della rappresentanza politica attraverso la quale, ai sensi dell'articolo 1, il popolo esercita la sovranità.

Il legislatore può correggere il proporzionale per favorire la stabilità. La giurisprudenza costituzionale lo riconosce. Ma ogni premio porta con sé una domanda di proporzione tra il consenso ricevuto e il vantaggio parlamentare attribuito.

Il paradosso del 42%

Ed è forse proprio questo il paradosso della nuova disciplina.

La soglia del 42% è stata pensata come garanzia di rappresentatività del vincitore. Ma potrebbe verificarsi che quella stessa garanzia sia posseduta contemporaneamente dai due contendenti.

42,1 contro 42.

Oppure 42,01 contro 42.

Nel primo caso lo scarto sarebbe un decimo di punto; nel secondo un centesimo. Il principio rimarrebbe identico: un concorrente avrebbe superato l'altro di pochissimo, ma soltanto uno beneficerebbe del premio di 105 parlamentari previsto dal sistema.

Non significa che la legge sia per ciò solo costituzionalmente illegittima. La sentenza n. 35 del 2017 invita anzi alla prudenza nel sostenerlo.

Significa però che esiste una questione che il Parlamento dovrebbe valutare consapevolmente prima dell'approvazione definitiva.

Perché una buona legge elettorale non deve soltanto sapere chi ha vinto. Deve stabilire anche quanto quella vittoria possa pesare nella composizione del Parlamento, condiviso dalla Nazione.

E talvolta, in democrazia, il problema più grande può nascondersi proprio nel numero apparentemente più piccolo: uno 0,1 per cento.