Statuto blindato, giunta più larga e sottosegretari: la mossa del centrodestra che cambia tutto senza referendum
A Palazzo Campanella la maggioranza accelera sulle modifiche alla Magna Carta calabrese: una legge che esclude la consultazione popolare sulle revisioni parziali, blindando i nuovi equilibri. Un nuovo disegno per l’architettura istituzionale
A poco meno di dieci giorni dalla seduta inaugurale, il Consiglio regionale tornerà a riunirsi a Palazzo Campanella, convocato dal neo presidente dell’Assemblea legislativa Salvatore Cirillo per giovedì prossimo alle ore 14. Una convocazione che ha sorpreso molti, anche per la vicinanza tra le due sedute, ma che evidentemente servirà non solo ad onorare alcune scadenze di natura economico finanziaria, ma anche a puntellare quelli che sono gli equilibri all’interno della maggioranza di centrodestra che sostiene il presidente Roberto Occhiuto, dal quale si attenderà – è la novità delle ultime ore – anche l’illustrazione del Programma di governo che l’aula dovrà approvare.
L’ordine del giorno d’altra parte è molto ricco e per la quasi totalità, sarà dedicato alle materie economiche di iniziativa della giunta regionale, a partire dai Rendiconti riferiti all’esercizio 2024 di Arcea, Calabria Verde e Arpal, passando dagli Enti per i parchi marini e quello naturale delle Serre, finendo con Arsac e Aterp. Oltre a questi, sarà chiesta l’approvazione anche del Rendiconto generale e il Bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2024 della Regione Calabria.
Il sale, come evidenziato da alcuni analisti, sta proprio nella coda. Gli ultimi punti all’ordine del giorno sono infatti dedicati a proposte che sono destinate a cambiare l’architettura istituzionale in Calabria, stabilendo anche delle regole che attengono alla ratifica delle modifiche che riguardano lo Statuto. Da una parte infatti c’è il previsto allargamento della giunta regionale per portare da sette a nove il numero degli assessori dell’esecutivo, dall’altra si certifica il ritorno delle figure dei sottosegretari, messi nel cassetto nell’ormai lontano 2010.
No al Referendum sullo Statuto
Due modifiche che insieme alla figura del consigliere supplente cambiano in maniera sostanziale lo Statuto, se vogliamo anche per i risvolti politici che comporteranno. Così la maggioranza ha pensato bene di blindare le modifiche sotto la dicitura "Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello statuto regionale". La proposta – si legge nel pdl firmato da Domenico Giannetta e Pierluigi Caputo - è volta a riordinare e aggiornare la normativa vigente sulle procedure per lo svolgimento del referendum popolare confermativo previsto dall'articolo 123, comma 3, della Costituzione, relativo all'approvazione o alla sostituzione integrale dello Statuto regionale. Una legge che recepisce i riferimenti normativi statali in materia di referendum e di tenuta delle liste elettorali, disciplinando in modo puntuale anche gli adempimenti successivi all'approvazione dello Statuto, quali le modalità di indizione del referendum, la costituzione degli uffici elettorali e le operazioni di voto e scrutinio.
Il centrodestra in Calabria torna al passato e moltiplica le poltrone: oltre ai nuovi assessori ecco anche due sottosegretariIl punto chiave però è che la legge in questione si applica solo al referendum per l'approvazione o la sostituzione integrale dello Statuto. Ergo, le leggi regionali di revisione statutaria parziale sono escluse. Come a dire che la Magna Carta della nostra Regione è buona per tutte le stagioni politiche e che ognuno può inserire, a piacimento della maggioranza di turno, ciò che serve alla politica, più che alla cittadinanza, che viene sistematicamente ignorata. Un po' come l’opposizione, a cui evidentemente sta pure bene, questa interpretazione.
Nel progetto di legge si spiega che l'esclusione delle revisioni parziali si basa sul dettato costituzionale (art. 123, c. 3) che prevede il referendum solo per "Lo statuto" e per evitare che il procedimento di revisione risulti irragionevolmente più gravoso di quello per la revisione della Costituzione stessa (art. 138 Cost.).
«Tale delimitazione – si legge nel pdl - costituisce un'applicazione fedele del disegno costituzionale, laddove l'art. 123 comma 3 della Costituzione testualmente dispone che "Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale". Come è dato evincere dalla portata letterale del precetto costituzionale appena richiamato, la consultazione referendaria confermativa è prevista per "lo statuto" e non anche per le leggi di revisione statutaria che intervengono su singole parti di esso».
Un passaggio, questo, che magari porrà qualche problema di interpretazione. Nel testo della legge si menziona anche l'articolo 58 dello Statuto della Regione Calabria, che dispone espressamente che "Lo statuto è sottoposto a referendum".
La spiegazione è che «la lettura che precede è ulteriormente confermata dalla circostanza che l'articolo 138 della Costituzione, nel disciplinare il procedimento di revisione della Costituzione, prevede che le leggi di revisione costituzionale approvate con maggioranza qualificata (2/3) non sono sottoposte a referendum».
Insomma, ritenere che l'istituto del referendum di cui all'articolo 123, comma 3 della Costituzione sia applicabile anche alle leggi di revisione statutaria condurrebbe ad un risultato paradossale, poiché il procedimento di revisione dello Statuto regionale risulterebbe, «irragionevolmente più gravoso» di quello previsto per la revisione della stessa Costituzione.
Così «esigenze di lettura sistematica della normativa, anche di rango costituzionale», impongono alla maggioranza di concludere che l'articolo 123 della Costituzione — non contenendo previsione analoga a quella prevista per la Costituzione — «deve intendersi riferito unicamente allo Statuto regionale nella sua approvazione o sostituzione integrale e non anche alle leggi regionali di revisione parziale».
In tal modo per la maggioranza anche le esigenze di tutela della partecipazione democratica nel processo di formazione delle leggi risultano pienamente soddisfatte, del resto, «l'articolo 11 dello Statuto regionale, nel disciplinare le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione dell'istituto del referendum abrogativo, non contempla tra esse le leggi di revisione statutaria».