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05/05/2025 ore 15.15
Sanità

Catanzaro, il Tar rigetta il ricorso di Villa Sant’Anna: confermata la decadenza dell’accreditamento

Secondo i giudici amministrativi «il termine di validità era decorso senza che la clinica avesse prodotto istanza di rinnovo completa della documentazione»

di Luana Costa

«Occorre osservare che né l’invocata rilevanza sociale delle vicende societarie che hanno coinvolto Villa Sant’Anna né l’eventuale accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento avrebbero consentito di superare l’oggettiva circostanza che, alla data di comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, il termine di validità dell’accreditamento era decorso senza che parte ricorrente avesse prodotto l’istanza di rinnovo completa della documentazione richiesta».

Così il Tar Calabria si è pronunciato sul ricorso proposto da Villa Sant’Anna per ottenere l’annullamento del dca emanato nel giugno del 2024 dalla struttura commissariale che ha dichiarato la decadenza dell’accreditamento per la clinica privata.

Il Tribunale amministrativo ha emesso la sentenza che ha infatti rigettato il ricorso perché ritenuto infondato. Scrivono i giudici: «L’accreditamento istituzionale è contraddistinto da una efficacia temporalmente limitata, essendo soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento. Ne consegue che lo spirare di tale termine, in mancanza della presentazione di una tempestiva istanza di rinnovo da parte del soggetto accreditato, segna anche la conclusione della sua validità ed efficacia».

Secondo il Tar, «l’amministrazione non ha fatto altro che accertare il verificarsi del decorso del termine di efficacia dell’accreditamento, in mancanza dei presupposti che ne consentivano il rinnovo. Nè l’invocata temporanea impossibilità per la curatela di provvedere alle integrazioni documentali pretese dalla Regione avrebbe potuto consentire di superare l’oggettiva scadenza del termine di validità dell’accreditamento».

«Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – scrivono ancora i giudici – il quadro normativo che regola l’accreditamento istituzionale non prevede per il rinnovo dell’accreditamento degli oneri “alleggeriti”, essendo questo invece un momento centrale di verifica (sostanziale) della permanenza dei requisiti e dei risultati raggiunti che non può essere affidato a mere autocertificazioni. Argomentare in senso contrario – conclude il Tar –  significherebbe favorire il sostanziale consolidamento di posizioni di vantaggio concorrenziale conseguenti all’accreditamento, che si pongono in contrasto con i principi comunitari di concorrenza».