Il 118 ad Azienda Zero, la Cisl Medici incalza: «Un cocktail giuridico, è alto il rischio di contenziosi»
La sigla sindacale non ha firmato l’accordo: «Applicati tre istituti differenti, restano molti dubbi e poche certezze»
«Con dca 62, adottato il 18 marzo 2026, è stato decretato il passaggio della funzione emergenza urgenza dalle aziende sanitarie provinciali ad Azienda Zero e declinate le modalità attraverso le quali il personale transita nei ruoli di Azienda Zero, in considerazione degli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e del comparto».
Lo scrive in una nota Nino Accorinti, segretario della Cisl Medici, sigla della dirigenza che non ha firmato l’accordo per la definizione delle modalità di trasferimento di funzioni e personale del 118 ad Azienda Zero.
«Sul passaggio del personale del 118, la Cisl medici aveva già espresso, nei vari incontri, delle perplessità in merito agli aspetti giuridici del documento presentato.
Le ambiguità sono rimaste inalterate anche nell’accordo finale del 11 marzo 2026, tanto che la Cisl medici non lo ha sottoscritto, motivando tale posizione con specifiche osservazioni a verbale da cui risultano più analiticamente le ragioni del dissenso.
La situazione appare paradossale. Il documento richiama tre istituti diversi: a) mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. 165/2001); b) trasferimento di attività (art. 31 d.lgs. 165/2001); c) cessione del contratto (artt. 1406 ss. c.c.). Tali istituti però non sono sovrapponibili» evidenzia il sindacalista.
Sanità Calabria, scontro su Azienda Zero: sindacati chiedono la rettifica del decreto sul personaleIl dipartimento della Salute della Regione Calabria ed Azienda Zero sembra che vogliano utilizzare formalmente la mobilità volontaria (art. 30), ma contemporaneamente applicano logiche di trasferimento automatico di funzione, generando un potenziale contrasto sistematico. Infatti, secondo l’accordo il trasferimento avviene ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001.
Nel caso, il passaggio appare invece strutturale e collegato al trasferimento di funzioni con il personale che viene individuato a monte, mentre nel pubblico impiego il ricorso alla mobilità volontaria dell’art. 30 richiede la manifestazione di volontà del lavoratore, la pubblicazione dell’avviso, la comparazione delle domande.
Ed ancora. Il personale che non opta per la mobilità resta dipendente della Asp ma è posto in dipendenza funzionale di Azienda Zero. Questa fattispecie non è disciplinata dal d.lgs. 165/2001. Inspiegabile appare, poi, il coordinamento funzionale di Azienda Zero nel periodo intercorrente tra l’adozione dell’accordo e la data di effettivo subentro di Azienda Zero nella gestione del servizio, mentre la responsabilità organizzativa e gestionale del personale continua a far capo alle ASP di provenienza.
Sulle garanzie permangono diverse ambiguità. Mentre si assicura il mantenimento delle postazioni territoriali e delle sedi operative nessuna garanzia viene data sull’assegnazione del personale alla stessa sede. Altri dubbi riguardano il personale dichiarato non idoneo e l’uniformità del trattamento economico: è previsto
l’assegno ad personam riassorbibile malgrado la giurisprudenza ha spesso ritenuto che le differenze retributive vadano mantenute non riassorbibili, se derivanti da diritti acquisiti, nei trasferimenti tra amministrazioni pubbliche.
Per il personale convenzionato l’accordo prevede che si continui ad applicare l’ACN, ma il documento non chiarisce come possa essere trasferito tramite mobilità non essendo un rapporto di lavoro subordinato. Un vuoto che doveva essere chiarito!
Le contraddizioni non sono finite. Lo stesso regolamento presentato alla dirigenza medica, con pochissime modifiche, è stato utilizzato per l’area del comparto, modificando il riferimento giuridico dell’istituto della mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. 165/2001) con quello del trasferimento di attività (art. 31 d.lgs. 165/2001).
Due accordi sottoscritti, quello dei medici e quello dell’area del comparto (indicato come “manifestazione d’intenti”), però con riferimenti giuridici differenti malgrado coinvolgano il personale afferente alle stesse strutture. Ed allora, quali certezze e trasparenza?
Il rischio concreto è che l’adozione dell’accordo, così come sottoscritto dalle organizzazioni sindcali della dirigenza medica ad esclusione della Cisl Medici, possa generare contenziosi dovuti principalmente alle tensioni interpretative, sia rispetto alle previsioni delle norme di legge vigenti e sia rispetto al CCNL dell’Area Sanità».