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02/04/2026 ore 16.00
Sanità

La Calabria cerca medici ma respinge chi torna dal Nord: la Regione esclude la domanda, il Tar ribalta la decisione

La Cittadella ha escluso un professionista dalla graduatoria contestando i requisiti di anzianità. I giudici amministrativi hanno accolto l’istanza di sospensiva e poi il ricorso nel merito

di Luana Costa

C’è una storia che va raccontata a conferma della contraddittorietà dei quotidiani proclami sulla carenza dei medici in Calabria e sugli strumenti (molto costosi per le casse della Regione) per porvi rimedio. Un medico calabrese, da anni in servizio in Lombardia, spinto dal desiderio di fare qualcosa per la sua terra d’origine, ha deciso di presentare domanda per aderire ad un bando di mobilità per medici di medicina generale destinati a coprire uno dei tanti posti vacanti in Calabria.

Attendeva “ponti d’oro” per l’atto di generosità manifestato nei confronti della sua regione, tanto bisognosa di ricercare medici addirittura in ogni parte del mondo. Ed invece la risposta è stata quella dell’ostruzionismo ad oltranza da parte della burocrazia regionale che ha cercato mille ostacoli per vanificare il trasferimento.

Diniego formalizzato, intrecci di corrispondenza con la Lombardia per accertare i requisiti di anzianità utili ad accogliere la domanda. Infine, il ricorso al Tar Calabria del medico calabrese trapiantato in Lombardia desideroso di “far ritorno a casa” per dare una mano alla sanità locale. Sospensiva accolta da parte dei giudici amministrativi nonostante la strenua difesa (contraria) della “resistente” Regione Calabria, ed ora, finalmente, la sentenza di merito che dà piena ragione al medico che, unico tra i tanti, ha inteso lasciare la sanità lombarda per mettersi al servizio della sua terra.

Il dottore ha ringraziato il suo legale, l’avvocato Alfredo Gualtieri, del foro di Catanzaro, che ha portato avanti la battaglia legale che va oltre i confini dell’ordinario contenzioso per essere da monito a quanti ogni giorno, dai piani alti della Cittadella Regionale in giù, lamentano la carenza di medici e poi si oppongono, scomodando cavilli e pretesti, al rientro in sede di chi, per amore della terra di origine, ritiene di dovervi ritornare.

Il fatto

Nello specifico, il medico, titolare di un incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria all’azienda Ats di Milano, ha partecipato all’avviso bandito della Regione Calabria il 23 maggio 2025 per l’assegnazione degli incarichi vacanti. Nella valutazione della domanda, il dipartimento Salute ha poi deciso per l’esclusione motivata dalla mancanza del requisito di anzianità: per la Cittadella, quattro anni dalla data di conseguimento del titolo di formazione specifica e non dall’atto di conferimento dell’incarico.

Il medico ha quindi impugnato l’esclusione ricorrendo al Tar e proponendo una istanza di sospensiva del provvedimento. I giudici amministrativi hanno innanzitutto accolto la sospensiva sottolineando come l’avviso prevedesse che «possono concorrere al conferimento degli incarichi per trasferimento tra aziende, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria da almeno due anni nella stessa azienda della Regione che pubblica l'avviso e quelli titolari in altra Regione da almeno quattro anni.

Tale disposizione non individua dunque il dies a quo nella data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, bensì in quello della assunzione a tempo indeterminato». Anche nel merito il ricorso è apparso fondato e quindi accolto dal Tar che ha annullato i provvedimenti di esclusione del medico dalla graduatoria. I giudici hanno infatti richiamato il d.l. 135/2018.

E, nello specifico, l’articolo 9 che disciplina le modalità di assunzione di incarichi di assistenza primaria «anche a soggetti che non abbiano il diploma di formazione specifica in medicina generale purché conseguano il diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso».

Scrivono i giudici nella sentenza che «laddove il diploma venga regolarmente conseguito nei termini, non si ha una conversione del rapporto di lavoro in essere bensì la sua naturale prosecuzione, e che quindi l’anzianità vada computata dal momento del conferimento dell’incarico e non dal momento di conseguimento del diploma.

Che il risultato della norma – annotano ancora i giudici – sia quello di consentire il conferimento di incarichi anche a tempo indeterminato per assistenza primaria a ciclo di scelta anche a soggetti che non abbiano ancora ottenuto il relativo diploma si evince dalla espressa ratio dell’art. 9 e cioè la necessità di far fronte ad una situazione emergenziale di carenza di medici di base, che ha peraltro giustificato l’introduzione di tale novella attraverso decretazione d’urgenza».