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29/04/2026 ore 19.16
Sanità

Sanità Calabria, caos sulla fine “ufficiale” del commissariamento: Tar bloccato e Occhiuto non può firmare nulla

Incertezza nelle aule del Tribunale amministrativo regionale per il rientro della funzione in Cittadella: tutte le udienze sono rinviate. Continua l’impasse per il governatore: i ritardi di notifica di Palazzo Chigi bloccano i provvedimenti

di Luana Costa

I ritardi di notifica di Palazzo Chigi non sono solo all’origine di un’impasse amministrativa che ancora oggi impedisce al presidente della Regione di firmare provvedimenti in materia sanitaria ma sta ostacolando anche la celebrazione di giudizi giunti nella fase di merito.

Sanità, corto circuito amministrativo: non ancora ratificata la fine del commissariamento e nessuno può firmare gli atti

In particolare, dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale pendono giudizi scaturiti da ricorsi depositati avverso i decreti commissariali che in questi giorni hanno subito una serie di slittamenti. La ragione è semplice, la mancata notifica della delibera che certifica la fine del commissariamento non consente di attribuire con certezza la competenza in materia sanitaria.

Finora, e negli ultimi sedici anni, la competenza è stata avocata dal Governo che l’ha esercitata attraverso la nomina di un commissario ad acta. Nei giudizi pendenti dinnanzi al Tar si è quindi sempre costituita in difesa l’avvocatura dello Stato.

È proprio questo il nodo che ha portato in questi giorni a diversi rinvii d’udienza. L’avvocatura dello Stato non è certa di avere ancora la legittimazione a costituirsi in giudizio, dal momento che la competenza – da quanto comunicato – è rientrata nella gestione regionale. Nei fatti, la conclusione del regime di commissariamento è stata annunciata tramite comunicati e dichiarazioni stampa, non ancora cristallizzata in un atto ufficiale.

Si tratta, appunto, della delibera del Consigli dei Ministri che si attende da giorni al terzo piano della Cittadella, unico documento capace di attribuire potere di firma al presidente della Regione e di stabilire con precisione la competenza anche nei giudizi amministrativi. Nel caso di specie, legittimata a costituirsi in giudizio sarebbe l’avvocatura regionale e non quella dello Stato.