«Scelta politica insindacabile»: così la Corte dei conti motiva «il non luogo a pronuncia» sull’uscita dal commissariamento
Il caso discusso in forma collegiale nella seduta del 31 luglio. La sezione del controllo richiama «il principio di separazione fra poteri: nessuna ingerenza in scelte di pertinenza governativa»
Il dpmc con cui il Governo ha cessato il commissariamento della sanità calabrese non doveva essere assoggettato al visto della Corte dei Conti poiché espressione di una «scelta politica che ne determina l’insindacabilità in sede di controllo preventivo di legittimità». È questo il perimetro argomentativo entro cui si è mossa la sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato nel dichiarare il non luogo a pronuncia nella adunanza dello scorso 31 luglio.
Sanità, la Corte dei Conti non si pronuncia ma la Calabria è comunque fuori dal commissariamentoAppositamente convocata in forma collegiale per dirimere ciò che la sezione stessa definisce «caso innovativo e/o problematico», o ancora «atto di non pacifica classificazione tipologica». Dopo il primo esame – concluso con una serie di rilievi istruttori e l’invio di controdeduzioni da parte del Governo – l’atto è passato quindi al «vaglio collegiale». Il magistrato istruttore ha proposto il deferimento e richiesto la fissazione di una specifica adunanza «non ritenendo superati i profili di criticità rilevati». È il 24 luglio.
La natura dell’accertamento muta, però, di prospettiva. Non più la verifica del contesto normativo entro cui la decisione del Governo è maturata ma un esame sulla «natura dell’atto» e sulla «sua ascrivibilità o meno al perimetro del controllo». Un atto - ammette il collegio – «mai vagliato in precedenza», circostanza che lascia emergere una prima incoerenza.
Uscita dal commissariamento, Figliolia: «Non necessario il visto della Corte dei conti»In casi precedenti, di uscita anticipata dai piani di rientro, i dpcm adottati dal Consiglio dei Ministri non sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per il visto di legittimità. È accaduto il 5 dicembre 2019 con la Regione Campania e il 5 marzo 2020 con la Regione Lazio. «Doverosa – scrive il collegio nelle motivazioni – è la verifica delle proprie competenze». Innanzitutto i magistrati ritengono la decisione di «pertinenza collegiale», «perché sottende valutazioni ad esito aperto».
Sanità, Agenas: «In Calabria uscita dal commissariamento avviata ma non ancora perfezionata»Quindi, l’esame. «L’atto con il quale si dispone il commissariamento non può essere assimilato ad un provvedimento di natura amministrativa tout court» scrive la sezione. «È e rimane espressione del ruolo costituzionale riconosciuto al Governo nel determinare gli indirizzi di politica sanitaria e nel presidiarne il pieno rispetto, così venendo a presentare una connotazione di scelta politica che ne determina l’insindacabilità in sede di controllo preventivo di legittimità, per il principio di separazione fra poteri che non consente ingerenze in ambiti rimessi a valutazioni di opportunità di stretta pertinenza governativa».
Sanità, Occhiuto: «Firmata la prima delibera da assessore». E all’opposizione: «Sfigati» – VIDEOL’argomentazione muove dalla distinzione operata tra l’istituto del commissariamento e la stipula di un piano di rientro. «Non c’è necessaria sovrapposizione tra i due» commenta il collegio. Il commissariamento è una «misura temporanea» adottata in presenza di «conclamate e gravi inadempienze» nelle forme disciplinate dalla Costituzione, (l’art. 120 regolamenta i casi di applicazione dei poteri sostitutivi del Governo).
A primo esame, tra le contestazioni mosse, la sezione aveva indicato proprio la mancata approvazione di un nuovo piano di rientro a premessa della cessazione del commissariamento. Nel caso in questione, il Governo ha seguito un iter diametralmente opposto: prima la dichiarazione di cessione del commissariamento e poi l’approvazione del nuovo piano di rientro. Anche in questo caso la Corte dei Conti riconosce però la peculiarità del caso Calabria. In genere, la «durata dei commissariamenti è coincidente con il periodo di vigenza del piano di rientro affidato al commissario».
In Calabria, invece, la durata si è prolungata nel tempo «in modo del tutto anomalo» e per una «singolare congiuntura temporale». L’originario piano di rientro è stato approvato nel 2009 ma prima dell’entrata in vigore della legge 191 del 2009. È stata poi commissariata solo dopo, nel 2010, così «non risultando agevolmente riconducibile, quanto a cessazione e reiterazione del piano, alla disciplina transitoria ex c. 88 più volte citato e neppure a quella nuova ex c. 83».
La Corte dei Conti smonta l’uscita dal commissariamento: dubbi su procedura e contiIn un contesto normativo ritenuto «frammentario» e, quindi, «in assenza di uno schema normativo chiaro che stabilisca requisiti e vincoli puntuali», il collegio dunque sceglie la strada dell’astensione per evitare «il rischio di sconfinare in censure afferenti aspetti di merito che esulano dall’ambito cognitivo della sezione». Il Governo – argomenta ancora – con l’adozione del dpcm ha compiuto una «scelta che implica il ripristino dell’ordine di competenze fissato dalla Costituzione, valorizzando necessariamente in chiave prognostica l’affidabilità degli impegni assunti dalla Regione interessata sul piano politico, prima che giuridico».
In conclusione, la mancanza di competenza in materia di controllo, esime il collegio da un esame di merito sull’atto. E, in particolare, dall’«affrontare i dubbi di legittimità venuti in contestazione in questa sede e rappresentati dalla mancata approvazione di uno specifico piano di uscita dal commissariamento e dalla carenza di istruttoria per mancata preventiva acquisizione di pareri tecnici analoghi a quelli richiesti dalla legge n. 191/2009 per l’avvio della gestione commissariale».
Secondo la Corte dei Conti, documenti «essenziali a supporto della decisione di uscita da un commissariamento sanitario». Non manca, tuttavia, di invitare al «massimo rigore nel monitorare gli sviluppi futuri della gestione, nell’ottica di massima tutela degli interessi dalla collettività calabrese a fruire di servizi dignitosi e di livello equivalente a quelli resi in altri territori, senza escludere l’eventualità di reiterare l’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 120 Costituzione».